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MISE - ILVA – Am InvestoCo Italy Srl: Verbale di accordo sul trasferimento dei complessi aziendali (6 settembre 2018)


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Il verbale di accordo del 6.09.2018 è stato sottoscritto dalle società del gruppo ILVA SpA, Ilvaform SpA , Ilva servizi marittimi SpA in amministrazione straordinaria, da una parte, da AM InvestoCo Italy Srl, dall’altra, e dalle principali organizzazioni sindacali di categoria.

Ai fini della conclusione dell’accordo che tale trasferimento prevede e regola, assume rilievo non secondario il parere della Avvocatura dello Stato in merito a possibili anomalie relative alla procedura di gara per il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società del gruppo ILVA e il successivo provvedimento di chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio del precedente decreto di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali ad AM UnvestoCO, con il quale il Ministro conclude “di non procedere all’annullamento degli atti in oggetto”.

L’accordo ha contenuti riguardanti vari e complessi aspetti: costituiscono “Addendum” dell’accordo il “Piano industriale” e il “Piano ambientale”. Dal punto di vista lavoristico, l’accordo è riconducibile agli schemi propri del trasferimento delle aziende in crisi.

Nella parte dell’accordo dedicato al “Piano occupazionale”, viene dato atto che è stata inviata la comunicazione di cui all’art. 47 della l. n. 428/1990 (“Trasferimento di azienda”) e che si è svolta la relativa procedura (l’art. 63 del d.lgs. n. 270/1999, recante la nuova disciplina della amministrazione straordinaria, presuppone lo svolgimento della procedura di cui all’art. 47 quando è in gioco la vendita di aziende in esercizio).

Rispetto all’art. 47, che insieme all’art. 2112 c.c. rappresenta la normale base normativa dei trasferimenti di azienda (in crisi o meno), la peculiarità dell’accordo è che esso, sempre dal punto di vista normativo, poggia anche sull’art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347/2003 (l. conv. n. 39/2008).

Il predetto decreto legge reca “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”; le società del gruppo Ilva sono state dichiarate insolventi dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 4 del stesso d.l. n. 347. Sussistono, pertanto, le condizioni per applicare la disciplina dell’art. 5, comma 2-ter, in parte così riassumibile:

a) i commissari delle società insolventi e i cessionari possono concordare il trasferimento dei complessi aziendali o di attività in precedenza unitarie;

b)individuare i lavoratori che passano alle dipendenze dei cessionari.

L’accordo procede in tal senso, fornendo indicazioni sulle Società che inizialmente prederanno in affitto i complessi aziendali delle Società ILVA, tenute ad acquisire i lavoratori nonché sul numero complessivo di tali lavoratori.

In coerenza con la base normativa dell’accordo, lo stesso precisa che l’acquisizione del personale avverrà con “assunzioni ex novo”, ma con il riconoscimento convenzionale, ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità, dell’anzianità già maturata presso le Società ILVA; ai lavoratori assunti dalle Società ILVA prima del 7 marzo 2015 si applicherà “la disciplina limitativa dei licenziamenti applicabile a tali lavoratori alla data della cessazione del rapporto di lavoro con le Società ILVA ( in pratica, l’art. 18 della l. n. 300/1970 e non il d.lgs. n. 23/2015).

Altre clausole dell’accordo sono dedicate alla specificazione delle “condizioni contrattuali” che saranno riconosciute ai lavoratori assunti, in generale ricondotte ai contratti collettivi già applicati in precedenza.

Infine, l’accordo tratta di “Opportunità per gli altri lavoratori – Impegni delle Società ILVA”, con riferimento ai lavoratori che rimangano alle dipendenze delle predette società. In questa parte, l’accordo considera lo “strumento della procedura ex lege 223/1991” al quale faranno ricorso le Società ILVA, a cui riconnette previsioni di varia natura e misure di sostegno; configura un diritto di precedenza dei lavoratori “nel caso in cui le Affiliate (ossia, le società che acquisiscono i complessi aziendali, n.d.r.) decidano di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato …”. Come è noto, le operazioni di trasferimento sono state precedute da formali procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel programma commissariale.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico