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Piattaforme digitali : Proroga al 3 giugno del termine di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie


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Con riferimento alla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali, fissata entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che solo in fase di prima applicazione la scadenza prevista al 20 maggio è prorogata al 3 giugno, al fine di consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione. 

Il lavoro sulle piattaforme digitali (che non riguarda soltanto i rider) è sempre più oggetto di attenzione da parte del Ministero del Lavoro. 

Dallo scorso 14 aprile, i committenti che utilizzano lavoratori che prestano la propria attività attraverso piattaforme digitali, debbono comunicare telematicamente al sistema del Ministero del Lavoro una serie di dati compilando il modello UNI-piattaforma, entro venti giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Standard e procedure sono definite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022

Da ricordare poi che l'obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali è stato introdotto con il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (art. 27, comma 2 decies), che ha integrato l'art. 9 bis del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in Legge 28 novembre 1996, n. 608. 

In caso di tardiva comunicazione, oltre il limite del 20° giorno dall’avvio del rapporto, è prevista per il committente una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 500 euro. In caso di accertamenti ispettivi non può essere esclusa l’ipotesi in cui , con prove, il rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale qualificato come autonomo, venga ricondotto nell’ambito della subordinazione. Qui gli ispettori del lavoro potrebbero verificare la sussistenza o meno della etero organizzazione. In ogni caso con il regolare invio della comunicazione UNI-piattaforma, non scatterà la sanzione per lavoro nero in quanto il prestatore risulta “conosciuto” agli organi amministrativi. Fonte: Min. Lavoro