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INL – Nota n. 10701 del 7.12.2017: Criteri di computo del collocamento obbligatorio nelle banche cooperative


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Con nota n. 10701 del 7 dicembre 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti riguardo i criteri di computo dei lavoratori, per la definizione degli obblighi assunzionali del collocamento mirato dei disabili nelle banche cooperative (Legge 12 marzo 1999, n. 68).

Nello specifico, l’art. 4, co. 1, della L. 68/1999, rubricato “Criteri di computo della quota di riserva”, individua delle categorie di lavoratori esclusi dalla base di calcolo del numero di posti riservati a lavoratori disabili. Tra questi i soci di cooperative di produzione e lavoro.

La circolare MLPS n. 41 del 2000 (ultimo paragrafo), in riferimento alla citata disposizione, ha precisato che, stante la ratio legislativa, le esclusioni debbano essere estese a tutti i soci di cooperative di lavoro, anche se lavoratori dipendenti, e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro. Tale ultima precisazione ministeriale si inserisce in una sezione specifica, dedicata alle Cooperative sociali, e non è perciò riferibile in generale all’eterogeneo settore cooperativo e tanto meno alle banche del credito cooperativo.

Quest’ultime non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte in una categoria diversa dell’albo istituito presso il MISE, e, nonostante il perseguimento di finalità sociali evidenziato dallo Statuto, non rientrano nella categoria delle cooperative sociali come tipizzate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, co.1, lett. a) e b).

Per le ragioni esposte, l’Ispettorato ritiene che l’esclusione ex art. 4, co. 1, non possa riguardare le banche di credito cooperativo e queste non possano sottrarsi dal rispetto delle previsioni cogenti sul collocamento obbligatorio di soggetti disabili e svantaggiati.

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro