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Entro il 31 gennaio le comunicazioni per somministrati e collocamento obbligatorio


Il 31 gennaio è il termine ultimo per inviare le comunicazioni relative al collocamento obbligatorio e quelle relative all’impiego dei lavoratori somministrati. 

COMUNICAZIONE SOMMINISTRATI : 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine pattuito dal Contratto collettivo nazionale o di II° livello, le imprese utilizzatrici devono comunicare alle proprie RSA / RSU, o in difetto alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative, il numero dei lavoratori somministrati, la durata dei loro contratti e la qualifica dei lavoratori impiegati nel corso dell’anno precedente. 

In caso di mancato rispetto dell’obbligo ex art. 36 del D.Lgs. 15 giugno 2021 n. 81 è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 250 a 1250 euro. La sanzione è applicabile anche in caso di adempimento non corretto, nella fattispecie si fa riferimento alla comunicazione inviata a OO.SS. non rappresentative o all’invio oltre la scadenza. 

La comunicazione andrà fatta in forma scritta su lettera intestata alle RSA o alle RSU o in mancanza agli organismi territoriali comparativamente più rappresentativi, anche mediante le associazioni di categoria del datore di lavoro alle quali l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato. 

Occorre prestare massima attenzione al corretto adempimento poiché il mancato invio potrebbe arrivare a configurare gli estremi della condotta antisindacale, considerato che una tale condotta impedirebbe all’organizzazione sindacale il monitoraggio sul corretto utilizzo dell’ istituto. Secondo la giurisprudenza, infatti, ( Cassazione , sentenza n. 13726/2014 ) “per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l’esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione ad un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta….”

COMUNICAZIONE COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO : 

Il 31 gennaio scade anche il termine per trasmettere telematicamente al Ministero del Lavoro il prospetto informativo sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, in caso di variazione dell’obbligo occupazionale. 

Soggetti obbligati - La generalità dei lavoratori con organici sopra i 15 dipendenti sono tenuti ex Legge 68/99 ad inviare agli uffici competenti il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ; il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva ; i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. L’obbligo della presentazione del prospetto sorge, oltre che al momento in cui la forza aziendale raggiunge le dimensioni previste dalla legge ( 15 dipendenti ), ogni qualvolta la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, comporta una modifica della misura delle assunzioni obbligatorie da assolvere. Pertanto il prospetto può non essere presentato se la situazione occupazionale non ha subito cambiamenti tali da modificare il computo della quota di riserva e gli obblighi assunzionali. 

Criteri di computo del personale – L’ art. 4 della Legge 68/99 fornisce i criteri per il computo dei lavoratori e la definizione del numero di assunzioni obbligatorie da realizzare. 

  • il datore che ha alle sue dipendenze da 15 a 35 lavoratori è tenuto ad assumere, tramite il sistema del collocamento obbligatorio, almeno un dipendente; l’obbligo vige a prescindere dal fatto che il datore intenda procedere o meno a nuove assunzioni; dall’assunzione del quindicesimo dipendente, il datore ha 60 giorni per assumere un disabile appartenente alle categorie protette;
  • se il datore di lavoro ha da 36 a 50 dipendenti, deve assumere almeno due lavoratori subordinati disabili appartenenti alle categorie protette;
  • se ha più di 50 dipendenti, il datore è tenuto a riservare, rispetto al totale dei lavoratori occupati, almeno il 7% dei posti al personale disabile.

Nel computo del personale non devono essere considerati i lavoratori interinali ma le assunzioni obbligatorie possono essere assolte anche in caso di lavoratore, disabile o categoria protetta, con contratto di somministrazione di durata non inferiore a 12 mesi, a patto che la missione sia continuativa presso lo stesso utilizzatore. 

I datori di lavoro interessati hanno 60 giorni di tempo per procedere alle assunzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti ( agenzie o centri per l’impiego ) di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco tenuto dagli uffici stessi, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate con il datore di lavoro. 

Differimento, sospensione e compensazione degli obblighi - Nel prospetto dovranno essere specificate tutte le particolari situazioni preventivamente definite con l’ufficio competente che consentono di differire, sospendere o essere esonerati dall’obbligo di assunzione, quali la stipula di una convenzione, una procedura di licenziamento collettivo (inclusa l’ipotesi di ricorso all’isopensione o all’assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali), la Cigs, nonché l’autorizzazione all’esonero con pagamento del relativo contributo. Le aziende possono compensare la quota di riserva all’interno delle proprie sedi o nelle aziende facenti parte dello stesso gruppo. Nel caso di compensazione infragruppo l’azienda che viene eventualmente indicata per le unità assunte in eccedenza o riduzione, dovrà presentare il prospetto informativo anche nel caso non sia obbligata, ovvero nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. 

Sanzioni – Da quest’anno le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio sono state elevate. 

Le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio telematico del prospetto informativo, dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ( art.9, c. 6 della L. 68/1999 ), sono state adeguate da 635,11 euro a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e da 30,76 a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Anche l’ importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta “ è stato adeguato da 30,64 a 39,21 euro. Il contributo per ogni giorno lavorativo di ciascuna unità non assunta è destinato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.