Stampa

Corte dei Conti: chi è stato dispensato per mancato superamento del periodo di prova non può più accedere al pubblico impiego


icona

Con la deliberazione n. 15 del 05.02.2020, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, afferma che non possono accedere al pubblico impiego coloro che sono stati precedentemente destituiti o dispensati dal servizio presso una P.A. per mancato superamento del periodo di prova.

Il caso affrontato

L’Ufficio scolastico per l’Emilia-Romagna sottopone al controllo della sezione regionale della Corte dei Conti il decreto di conferimento dell’incarico di dirigente scolastico ad una professoressa, già destinataria di una risoluzione unilaterale di un precedente rapporto di lavoro pubblico per mancato superamento del periodo di prova.
Il predetto licenziamento era intervenuto in ragione della dimostrata incapacità della medesima di gestire serenamente i rapporti con le diverse componenti interne ed esterne all’istituzione scolastica nell’espletamento del suo ruolo dirigenziale.

La deliberazione

La Corte dei Conti afferma, preliminarmente, che non possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento.

Secondo la deliberazione, alla dispensa per persistente insufficiente rendimento deve essere equiparata quella per mancato superamento del periodo di prova.
Sussiste, infatti, un’identità di ratio sottesa ai due istituti: entrambi rispondenti all’esigenza di tutelare la funzionalità e l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione relativamente al comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell’attività da lui prestata, con riguardo all’insussistenza di risultati utili alla funzionalità dell’ufficio.

Per i Giudici, inoltre, l’importanza del periodo di prova nel pubblico impiego è dimostrata dalla circostanza che, per valutare adeguatamente il rendimento professionale del vincitore del concorso, la P.A. è obbligata ex lege ad inserire nel contratto di lavoro un patto di prova con una durata più estesa rispetto ai rapporti di natura privatistica, ove peraltro detta previsione è anche facoltativa.

Con specifico riferimento al caso in esame, la Corte dei Conti conclude sostenendo che, il conferimento di un incarico dirigenziale identico a quello per cui lo stesso soggetto era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, risulta essere lesivo del principio di buon andamento della P.A. previsto dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione.

A cura di Fieldfisher