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Indennità di disoccupazione NASpI : la guida completa 2023


La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 – che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.  

Con la Legge di bilancio  2022 è stato effettuato un parziale restyling dell’ indennità di disoccupazione NASpI , con l’obbiettivo di ampliare le tutele e rendere più flessibili i criteri di accesso alla prestazione. La revisione ha coinvolto aspetti importanti : 

  1. Sono stati rivisti i requisiti di accesso con l’abolizione del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro che devono aver preceduto il periodo di disoccupazione ;
  2. E’ stata rivista la platea dei potenziali beneficiari, con la possibilità di riconoscere l’indennità anche a operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi;
  3. E’ stato rivisto il meccanismo di funzionamento del decalage stabilendo che la decorrenza della riduzione del 3 per cento per ogni mese di fruizione della NASPI, sia operante dal sesto mese di fruizione, anziché dal quarto. Questo, peraltro, solo per i beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età alla data di presentazione della domanda. 

In materia di indennità di disoccupazione NASpI le novità per il 2022 sono state efficacemente riepilogate  con la circ. n. 2 del 4.01.2021

Il Codice della Crisi e dell’ Insolvenza ha poi previsto a partire dal 15 luglio 2022 un’ulteriore ampliamento delle tutele. Le dimissioni  durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro con una procedura di liquidazione giudiziale in corso sono ritenute infatti rassegnate per giusta causa e pertanto danno accesso all'indennità di disoccupazione NASpI. L'accesso alla prestazione è concesso anche in caso di cessazione del rapporto a seguito di recesso del curatore o di risoluzione di diritto nell'ambito delle stesse procedure ( circ. n. 21 del 10.02.2023 ).

LA NASPI 2023 : 

I destinatari del indennità di disoccupazione NASpI sono lavoratori dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il proprio lavoro. Tra questi sono ricompresi gli apprendisti , i soci di cooperativa , il personale artistico e i dipendenti a tempo determinato delle PA. Dal 1° gennaio 2022 a questo elenco si aggiungono gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi. 

Espressamente esclusi dal sussidio INPS sono invece i lavoratori alle dipendenze della PA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ; gli operai agricoli con contratto a tempo determinato ; coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI. 

Per l'accesso all' indennità di disoccupazione NASpI sono richiesti ulteriori requisiti :

Stato di disoccupazione - Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. 

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi: 

  1. dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro ( circ. n. 163 del 20.10.2003 )
  2. dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  3. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  4. risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  5. licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  6. licenziamento disciplinare. 

La Manovra 2022 ha reso strutturale le novità sui requisiti di accesso alla NASpI. Pertanto nel 2023, l’indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. 

Requisito contributivo – Per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI , continuano ad essere richieste almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili alla maturazione delle 13 settimane di contribuzione : 

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa : 

  • i periodi di cassa integrazione straordinaria o ordinaria e contratti di solidarietà difensiva in entrambi i casi con sospensione dell’attività a zero ore;
  • i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Lo stesso dicasi per i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione. In tutti e tre i casi essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni). 

Diversamente, per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori – i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo ( circ. n. 194 del 27.11.2015 ). 

L’ IMPORTO DELLA NASPI NEL 2023: 

Per quanto riguarda importo e durata della Naspi , c’è una importante novità comunicata dall’Istituto. Infatti per conoscere con precisione l’importo delle rate della NASpI e la durata della disoccupazione, l’utente può accedere con le proprie credenziali PIN o SPID ad un calcolatore messo a disposizione dall’ INPS al seguente percorso ( “Tutti i servizi” – “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande” . 

Se la retribuzione è inferiore all’ importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023 valore reso noto con la circ. n. 14 del 3.02.2023 ), la misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. 

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro per il 2023), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e anch’esso rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT stabilito per il 2023 nella misura di 1.470,99 euro. 

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Quindi : 

1. Imponibile previdenziale: 40.000€

2. Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104

3. (Imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) (40.000 / 104) * 4.33 = > 384.16 * 4.33 = 1.663,41 

4. Essendo la retribuzione mensile ottenuta superiore a 1.352,19 euro è necessario considerarne il 75% e aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

a. 1.352,19 euro * 75% = 1014,14
b. 1.663,41 – 1.352,19 = 311,22 * 25 % = 77,80 

5. L’importo mensile di NASPI spettante è pari ad euro: 1.091.94 = (1014,14 + 77,80 = 1.091,94) 

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione. 

L’ importo dell’indennità di disoccupazione NASpI subisce una decurtazione nel caso in cui il richiedente percepisca ulteriori redditi derivanti da attività svolta in forma autonoma. In questo caso il beneficiario è tenuto a comunicare all’ INPS il proprio reddito annuo presunto anche se pari a zero. La comunicazione può essere effettuata anche entro un mese dall’ invio della domanda o entro un mese dall’inizio dell’attività se questa è iniziata successivamente alla presentazione della domanda. Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui il richiedente cessa da uno dei due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di cui è titolare. In tale ipotesi ricorrendo tutti gli altri requisiti, viene mantenuto il diritto alla prestazione a condizione che il reddito percepito non sia superiore ad un massimale di reddito equivalente all’ imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUI, corrispondenti per l’anno 2022 a euro 8.173,91. 

In entrambi i casi è richiesta una comunicazione all’ INPS che deve essere tenua informata dello svolgimento di altre attività lavorative. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di attività lavorativa e del reddito presunto, anche se pari a zero possono comportare la decadenza dalla NASpI. 

L’ Indennità risulta cumulabile con i compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale entro i limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro. 

SOSPENSIONE E DECADENZA DALLA PRESTAZIONE : 

L’ indennità di disoccupazione NASpI è sospesa in caso di:

•  rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto che deve essere inferiore all’ importo di 8.173,91 euro ;

nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari ; 

Il lavoratore decade dall’ indennità di disoccupazione NASpI se :

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa.
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

L'articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione. 

TERMINI ENTRO I QUALI FARE DOMANDA : 

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono: 

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa ;
  • dalla data di comunicazione nell’ipotesi di recesso del curatore nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale o, nell’ipotesi di risoluzione di diritto dalla data in cui il rapporto si intende risolto ;
  • dalla data delle dimissioni se rassegnate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi: 

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell'infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell'infortunio.

COME FARE DOMANDA :

La richiesta per l’ indennità di disoccupazione NASpI può essere presentata online attraverso il il servizio dedicato. E’ possibile usufruire anche del Contact center o eventualmente recarsi presso enti di patronato e intermediari dell’ Istituto.