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INPS – Circ. n. 2 del 4.01.2022 : NASpI - Nuove disposizioni in Legge di Bilancio


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Con la circ. n. 2 del 4.01.2022 , l’ INPS fornisce istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpI. 

Il comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso modificazioni e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo, prevedendo l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI, la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, nonché la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della NASpI (c.d. décalage). 

Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Dal 2022 sono ricompresi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e dei loro consorzi, che trasformano, manipolano, commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. I rispettivi datori di lavoro saranno tenuti, dunque, al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti con tali qualifiche. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato di primo livello, senza applicazione del ticket di licenziamento. 

La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Pertanto l’accesso alla prestazione è ammesso laddove sussistano congiuntamente i due requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Resta fermo il metodo di calcolo dell’indennità che in ogni caso non potrà eccedere il massimale determinato annualmente dall’ INPS e pari per il 2021 a 1.335,40 euro. 

Solo per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a partire dal sesto mese anzichè dal terzo come previsto nel 2021. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione viene ulteriormente posticipata all’ ottavo mese. 

Fonte : INPS - Circ. n. 2 del 4.01.2022