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INPS - Circ. n. 21 del 10.02.2023 : NASpI - Accesso alla prestazione in caso di liquidazione giudiziale


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Con la circ. n. 21 del 10.02.2023 , l' INPS fornisce indicazioni in materia di accesso all' indennità di disoccupazione NASpI nella particolare fattispecie, introdotta dal Codice della crisi e dell' insolvenza ( art. 189, c. 5 e art. 190 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ), di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale. 

Indennità di disoccupazione NASpI : la guida completa 2023

Le precisazioni sono dovute in quanto dal 15 luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di Codice della crisi. Il nuovo " Codice " colloca un'ampia normativa che, direttamente, si occupa dei riflessi sui " Rapporti di lavoro subordinato " della liquidazione giudiziale, a differenza di quanto avveniva  nella legge fallimentare, dove le sorti del rapporto di lavoro in caso di sopravvenienza del fallimento erano legate all'art. 72, genericamente dedicato ai " Rapporti pendenti "  ( Per approfondire : Codice della crisi : Liquidazione giudiziale , quale sorte per il rapporto di lavoro ? ) .

NASpI, LE INDICAZIONI INPS : 

I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relative obblighi, ovvero il recesso ( art. 189, c. 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ).  

Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale ( art. 189, c. 5, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ). 

L' INPS, con la circ. n. 21 del 10.02.2023 , precisa che nella fattispecie oggetto di esame le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate. 

In merito ai termini di presentazione della domanda di NASpI, la disciplina ordinaria ( art. 6, D.Lgs. n. 22/2015 ) prevede di norma che la domanda debba essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( per la disciplina generale dell' indennità di disoccupazione NASpI : circolare n. 94 del 12.05.2015 ). Nel caso in esame, tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. La medesima decorrenza è prevista anche per le altre due fattispecie del recesso del curatore e risoluzione di diritto. 

Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI ,  l' INPS precisa che la prestazione decorre : 

1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Eccezionalmente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, l' INPS precisa che il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della circolare in commento. In questi casi la prestazione per garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

In merito agli oneri di allegazione documentale alla domanda di NASpI , l' Istituto precisa che l'interessato è tenuto a corredare la domanda con la lettera di dimissioni/licenziamento. Sarà poi compito degli operatori INPS verificare che l'azienda in questione è in liquidazione giudiziale attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese.

Fonte: INPS - Circ. n. 21 del 10.02.2023