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Cassazione: diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione in caso di intervenuta transazione giudiziale


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Con la sentenza n. 28295 del 04.11.2019, la Cassazione afferma che, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il prestatore ha sempre diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione a meno che, all’esito di un contenzioso, non sia intervenuta un’effettiva reintegra in azienda.

Il fatto affrontato

A seguito dell’emissione della sentenza con la quale viene dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il dipendente stipula una transazione con il datore, per effetto della quale - a fronte della risoluzione consensuale del rapporto - la società si impegna a regolarizzare la sua posizione previdenziale ed a pagare la somma di € 45.000,00 a definizione della controversia.
L'INPS - vista l'avvenuta regolarizzazione contributiva per l'intero periodo lavorativo - contesta la natura indebita della somma di € 16.511,21, percepita, nel medesimo lasso temporale, a titolo di indennità di disoccupazione.
Il lavoratore propone, quindi, ricorso giudiziale al fine di ottenere l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria mancanza di lavoro, ossia quella inattività - conseguente alla cessazione di un precedente rapporto, anche per scadenza del termine apposto al contratto - non riconducibile alla volontà del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina quindi lo stato di disoccupazione, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione.
Sullo stesso non incide in alcun modo la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento.

Per la sentenza, infatti, solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione possono essere chieste in restituzione dall'Istituto Previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.
Pertanto, unico elemento che può rendere indebita l'erogazione del trattamento è l'effettiva attuazione della reintegra, costituendo tale circostanza una modifica del fatto generatore dello stato di disoccupazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando il diritto del lavoratore alla percezione dell’indennità, non essendovi mai stata - a fronte dell’intervenuta transazione - una effettiva ricostituzione del rapporto.

A cura di Fieldfisher