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Cassazione: diritto all’indennizzo INAIL anche per il lavoratore che si infortuna a causa di una sua imprudenza


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Con l’ordinanza n. 7649 del 19.03.2019, la Cassazione afferma che, in tema di infortuni sul lavoro, il comportamento colposo del dipendente può ridurre o eliminare, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, facendo venir meno il diritto dell'infortunato a richiedere il risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore, ma non esclude l'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione INAIL.

Il fatto affrontato

Il lavoratore - infortunatosi nel corso di un'ispezione, per effettuare la quale non aveva seguito il percorso abituale ma si era introdotto all'interno di un cantiere terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale - ricorre giudizialmente al fine di ottenere il relativo risarcimento da parte della società datrice.
La Corte d’Appello accoglie il predetto ricorso, sostenendo che la condotta tenuta dal dipendente non poteva configurarsi come rischio elettivo, tale da interrompere il nesso di causalità tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa e da escludere, quindi, l'indennizzabilità.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che il dipendente ha diritto a vedersi risarcito il danno conseguente all’infortunio, ogniqualvolta lo stesso è avvenuto in occasione di lavoro.
Nella predetta nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali, con l'unico limite del rischio elettivo.
Per la sentenza, quest’ultimo concetto, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, viene integrato in presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, posto in essere dal prestatore al fine di soddisfare impulsi meramente personali, con conseguente elisione del nesso di derivazione dell’infortunio con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, il predetto comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro e, di conseguenza, il diritto dell'INAIL di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore.
Tuttavia, esso non comporta, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'INAIL, posto che la stessa ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - ritenendo insussistente nel caso di specie l’ipotesi del rischio elettivo - conferma il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto dalla società datrice il risarcimento del danno derivantegli dall’infortunio subito sul lavoro.

A cura di Fieldfisher