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Cassazione: copertura INAIL anche per l’infortunio in itinere occorso dopo la fruizione di un permesso personale


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Con l’ordinanza n. 18659 del 08.09.2020, la Cassazione afferma che l'infortunio in itinere è ricompreso nella tutela INAIL anche nell’ipotesi in cui il lavoratore compia il tragitto casa-lavoro a seguito della fruizione di un permesso personale.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore - deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro - ricorrono giudizialmente nei confronti dell’INAIL al fine di ottenere le prestazioni per i superstiti.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che la fruizione di un permesso per motivi personali interromperebbe il nesso eziologico con l’attività lavorativa.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l’art. 2, comma 3, del T.U. 1124/1965 tutela il rischio generico cui è esposto qualsiasi lavoratore durante il compimento del normale percorso fra casa e luogo di lavoro.

Per la sentenza, unica condizione che fa venire meno la tutela INAIL per gli infortuni in itinere è la condotta del dipendente che, per ragioni indipendenti da cause di servizio, decide di interrompere il normale percorso deviando arbitrariamente (c.d. rischio elettivo).

Secondo i Giudici di legittimità, il rischio elettivo non può certamente dirsi integrato dalla circostanza che il rientro sul luogo di lavoro sia avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari, non potendo certamente in tal caso considerarsi interrotto il nesso rispetto all'attività lavorativa.
La fruizione del permesso realizza, infatti, una sospensione dell'attività che, sul piano ontologico, non differisce dalle pause o dai riposi tra un turno di lavoro e quello successivo: situazioni entrambe soggette a copertura INAIL.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dagli eredi del lavoratore defunto, statuendo il loro diritto a vedersi riconosciute le prestazioni per i superstiti da parte dell’INAIL.

A cura di Fieldfisher