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Cassazione: si accede alla pensione di anzianità solo in caso di effettiva cessazione dal lavoro


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Con la sentenza n. 14417 del 27.05.2019, la Cassazione afferma che la cessazione dell'attività lavorativa, quale requisito per accedere alla pensione di anzianità, deve essere effettiva: condizione, questa, che risulta assente allorquando un dipendente dimessosi venga, poi, riassunto dallo stesso datore alle medesime condizioni.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere l’accertamento del suo diritto a fruire della pensione di anzianità revocatagli dall'INPS in ragione del divieto di cumulo della stessa con i redditi derivanti da attività lavorativa.
Nello specifico, l’INPS aveva revocato la prestazione previdenziale, dal momento che il prestatore si era dimesso il 28 febbraio, per poi essere riassunto dallo stesso datore e per le medesime mansioni il 1° marzo, giorno dal quale gli era stata liquidata la pensione di anzianità.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che l’accesso alla pensione di anzianità è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro o alla cessazione dell'attività autonoma e che tale requisito non è affatto annullato dalla disposizione legislativa che prevede la successiva possibilità di cumulare la stessa pensione con i redditi da lavoro.
Secondo la sentenza, infatti, il predetto requisito costituisce una presunzione di bisogno che giustifica, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, l'erogazione della prestazione sociale.

I Giudici di legittimità affermano, altresì, che per accertare la sussistenza di discontinuità tra l'attività lavorativa prima e dopo l’erogazione della pensione non bisogna limitarsi alla ricerca di un mero dato temporale più o meno significativo.
Risulta, invece, necessario considerare che, laddove l'attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto stesso al momento del pensionamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassando con rinvio la pronuncia impugnata.

A cura di Fieldfisher