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INPS – Mess. n. 637 del 9.02.2022 : Ammortizzatori sociali – Gli aspetti contributivi della riforma


Con la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio) è stata rivisitata la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. 

Conseguentemente, l’INPS ha pubblicato la Circ. n. 18 del 1.02.2022 illustrando le novità introdotte. 

Alla citata circolare hanno fatto seguito il mess. 606 del 8.02.2022 con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande e sono stati forniti chiarimenti in merito all'obbligo di informazione e consultazione sindacale. 

Ora, l’Istituto, con il mess. n. 637 del 9.02.2022 fornisce ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva. L' INPS precisa che per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati dovranno attenersi ancora alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.  In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi e il recupero delle differenze retributiva.

Per attenuare l’aumento del costo del lavoro, la Legge di Bilancio ( art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 234/2021 ) ha introdotto per il solo 2022 una riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento della Cassa Integrazione Straordinaria e del Fondo di Integrazione Salariale. 

A carattere premiale è invece la riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni di CIGO ; CIGS e FIS prevista a far data dal 1° gennaio 2025, in favore delle aziende che non abbiano beneficiato di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ periodo di fruizione. La misura della riduzione è proporzionata alla durata del periodo di integrazione salariale fruita nell’arco dei 5 anni precedenti alla richiesta (quinquennio mobile). 

GLI ASPETTI CONTRIBUTIVI DELLA RIFORMA : 

 

Apprendisti - A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono benficiare delle integrazioni salariali tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio. 

Vengono meno pertanto le previgenti limitazioni che consentivano l’accesso agli apprendisti alle sole integrazioni salariali straordinarie con causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. 

Nessuna novità è prevista per i dirigenti che restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali. 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ( CIGO ) : 

Per quanto concerne gli aspetti contributivi, la Legge di Bilancio non apporta modifiche alla disciplina. 

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA ( CIGS ) : 

Contribuzione ordinaria - I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore. 

Contribuzione ordinaria 2022 - Per il solo 2022, la Legge di bilancio ha previsto un aliquota ordinaria ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti. Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63). 

FONDO DI INTGRAZIONE SALARIALE ( FIS ) : 

Dal 1° gennaio 2022, è ampliato l’ambito di applicazione del FIS, ai datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dal requisito dimensionale. 

Contribuzione ordinaria – Dal 1° gennaio 2022 per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo ordinario è fissato nella misura dello 0,50%. Superata la soglia dei cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria è fissata nella misura dello 0,80%. Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 

Contribuzione ordinaria 2022 – Per l’anno 2022 è prevista una riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale. La misura della contribuzione è articolata come segue : 

• per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
• per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
• per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
• per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56). 

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE : 

Il d.lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori prevede a carico delle imprese un contributo addizionale obbligatorio in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia straordinaria che ordinaria. L’obbligo spetta anche ai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale. Il contributo addizionale viene calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate dai lavoratori posti in cassa integrazione e segue percentuali diverse e crescenti a seconda della durata dei periodi di integrazione salariale fruiti. In altre parole, più lungo è stato il periodo di fruizione maggiore è il contributo da versare. 

Per l’anno corrente la Legge di Bilancio non prevede nessuna riduzione o incremento. Il contributo invariato resta pari al 9% ; 12% o 15% a secondo del numero di settimane fruite nel quinquennio mobile della retribuzione persa, e al 4% delle retribuzioni perse per il Fondo di integrazione salariale. 

Come anticipato, a partire dal 2025 la Legge di Bilancio 2022 ha previsto con finalità premiali la riduzione del contributo addizionale , del 3% sino a 104 settimane fruite nel quinquennio mobile. La riduzione riguarda quelle aziende che non abbiano beneficiato di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione. A partire dal 2025, alle condizioni menzionate : 

• 6% della retribuzione per i periodi di CIGO e CIGS sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
• 9% della retribuzione per i periodi di Cassa eccedenti le 52 settimane ma non le 104 in un quinquennio mobile;
• 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile (in questo caso l’aliquota resta uguale a quella ordinaria). 

Con analoghe finalità, a far data dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio a fissato la riduzione dal 4 al 2,4 percento per l’aliquota del contributo addizionale dovuto al FIS a condizione che , nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, il datore di lavoro abbia occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non sia stata fatta domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento. 

Fonte : INPS - Mess. n. 637 del 9.02.2022