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INPS – Mess. n. 606 del 8.02.2022 : CIGO da gennaio – nuovi termini di presentazione delle domande


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Con mess. n. 606 del 8.02.2022 l’ INPS integra le indicazioni fornite con la circ. n. 18 del 1.02.2022 riguardanti la scadenza per l’invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio.  

La Legge di Bilancio 2022, nel introdurre nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, ha mantenuto invariati i termini per la presentazione delle domande dei trattamenti ordinari (CIGO, AIS e CISOA) fissati a 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa e alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento  in caso di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili. 

Con la circ. INPS n. 18 del 1.02.2022 ( paragrafo 8 ) era stato fissato il termine del 16 febbraio per la presentazione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 e al 28 febbraio 2022 quelle per gli eventi oggettivamente non evitabili verificatesi nel mese di gennaio. 

Ora, a seguito del rilascio della procedura " CIGWEB " , per tutti gli eventi di sospensione/riduzione collocati nel periodo temporale tra il 1° gennaio ed il 7 febbraio i datori di lavoro avranno tempo sino al 23 febbraio ( originariamente il 16 ) per la presentazione delle domande per i trattamenti ordinari .

Il mess. n. 606 del 8.02.2022 fornisce inoltre chiarimenti in merito all'obbligo di informazione e consultazione sindacale precisando che " non è necessario dare prova delle comunicazioni di informazione e consultazione sindacale nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sia stata correttamente espletata. I datori di lavoro, pertanto, dovranno solo allegare la dichiarazione in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti." 

L'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 

L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Fonte: INPS - Mess. n. 606 del 8.02.2022