Stampa

INPS – Circ. n. 98 del 3.09.2020: Contratto di espansione e disciplina delle integrazioni salariali


network
icona

L’INPS , con la circ. n. 98 del 3.09.2020 fa il punto sul contratto di espansione, regolato dall’art. 41 del d.lgs. n.148/2015.

Con la circ. n. 16 del 6.09.2019 e la circ. n. 18 del 17.10.2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto in argomento. Avuto riguardo al quadro normativo sopra descritto, e in relazione alle attività connesse all’erogazione del trattamento di integrazione salariale conseguente alle riduzioni orarie, l’ INPS ha sottoposto all’attenzione del citato Dicastero alcuni aspetti del nuovo istituto al fine di pervenire ad una più attenta valutazione ed una corretta gestione degli interventi straordinari di integrazione salariale. 

Questi, riguardanti imprese con organico superiore alle 1000 unità e già rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, danno luogo ad una complessa forma di intervento laddove sussista la necessità di intraprendere percorsi di riorganizzazione conseguenti modifiche dei processi aziendali in particolare per riflesso di innovazioni tecnologiche.

La circ. n. 98 del 3.09.2020 ricorda come il contratto di espansione prevede l’immissione in azienda di nuove forze nell’organico aziendale e, parallelamente, l’avvio di un processo di riqualificazione del personale finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

Con riguardo al personale in forza, ove non utilizzabile in maniera produttiva a fronte dei cambiamenti tecnologici da introdurre o già introdotti, la legge sul contratto di espansione evidenzia due opzioni:

a) concordare un’uscita anticipata dei lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva ai fini della pensione e, inoltre, si trovano a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Risolvendo il rapporto di lavoro con tali lavoratori, la circolare segnala che le imprese datrici di lavoro sono tenute a versare il cosiddetto ticket di licenziamento ( circ. n. 40 del 19.03.2020 ) previsto dalla l. n. 92/2012;

b) procedere a riduzioni di orario tutelabili attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, garantendo ai lavoratori un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali.

Ricordate queste caratteristiche generali del contratto di espansione, la circ. n. 98 del 3.09.2020 fornisce indicazioni particolari relativamente alla cassa legata a tale contratto:

1)per determinare il requisito occupazionale - almeno 1000 lavoratori di qualsiasi qualifica ed esclusi i somministrati, i tirocinanti e gli stagisti - si deve far riferimento all’art. 20 del d.lgs. n. 148/2015, riferendosi al numero di lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di integrazione salariale e ciò considerando la singola impresa anche se articolata in unità produttive e non il gruppo societario di appartenenza. Per i lavoratori a termine, la circolare rinvia alla precedente circ. n. 24 del 5.10.2015 del Ministero del Lavoro;

2)quanto alla natura e alle caratteristiche della CIGS connessa al contratto di espansione, la circolare precisa che anch’essa è da ricondurre alle disposizioni del d.lgs. 148/2015 in tema di intervento straordinario, con tutte le conseguenze che la stessa circolare evidenzia;

3)la durata del trattamento di integrazione salariale connesso al contratto è, per previsione dell’art. 41 del d.lgs. 148/2015, non superiore a 18 mesi anche non continuativi, mesi non conteggiabili nel quinquennio mobile di riferimento;

4)quand’anche l’integrazione salariale sia legata al contratto di espansione, comunque è da pagare il contributo di solidarietà (9%, 12%, 15% a secondo dei casi) previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 ( circ. n. 9 del 19.01.2017 );

5)le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro parte del contratto di espansione sono rimborsate dall’Inps o ovvero conguagliate dal datore di lavoro all’atto di adempiere agli obblighi contributivi entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Fonte: INPS - Circ. n. 98 del 3.09.2020