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CIGS e formazione obbligatoria : Indennità decurtata in caso di mancata partecipazione


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Con due decreti, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le  modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie e le sanzioni applicabili ai lavoratori che, senza giustificato motivo, non svolgono le attività formative obbligatorie. 

Per mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, se previste dalla legge o pattuite con intese sindacali.

In caso di mancata partecipazione e senza un giustificato motivo, il lavoratore viene sanzionato con una decurtazione dell' integrazione salariale in misura variabile pari a : 

  • 1/3 della mensilità del trattamento di integrazione salariale per la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive per ciascun corso ; 
  • 1/2 della mensilità del trattamento di integrazione salariale per la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l' 80% delle ore complessive per ciascun corso ; 
  • decadenza dall' integrazione salariale e relativa indennità per la mancata partecipazione in misura superiore all' 80% delle ore complessivamente previste per ognuno dei corsi preposti.

Costituiscono giustificato motivo per la mancata partecipazione : 

  1. documentato stato di malattia o di infortunio;
  2. servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  3. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  4. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
  5. gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  6. casi di limitazione legale della mobilita' personale;
  7. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Fonte: Min. Lavoro - Decreto 2 agosto 2022