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Cassazione: se il lavoratore è impegnato in un rapporto di lavoro autonomo viene meno il suo diritto a percepire l’indennità di mobilità


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Con la sentenza n. 2497 del 01.02.2018, la Cassazione afferma che lo svolgimento di un’attività di lavoro autonoma, come il lavoro a progetto, comporta il venir meno dello stato di bisogno del soggetto, facendo decadere lo stesso dal diritto di percepire tanto l’indennità di disoccupazione quanto quella di mobilità.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, inserito nelle liste di mobilità, ricorre giudizialmente contro l’INPS, avendogli l’Ente previdenziale negata la corresponsione della relativa indennità, dal momento che lo stesso risultava impegnato in un’attività di lavoro autonomo, caratterizzata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La sentenza

La Corte di Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – ha affermato che un lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, che risulti impegnato in un rapporto di lavoro autonomo, non ha diritto a ricevere la relativa indennità, poiché l’espletamento di un’attività, che seppur svolta in forma autonoma è suscettibile di redditività, comporta il venir meno del suo stato di bisogno.

Nell’accogliere il ricorso i Giudici di merito avevano sostenuto che la cancellazione dalle liste di mobilità era prevista dal sesto comma dell’art. 9 della l. 223/1991 soltanto in dipendenza di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mentre tale previsione difettava qualora il prestatore intraprendesse un’attività di lavoro autonoma. In quest’ultimo caso, anzi, il quinto comma dell’art. 7 della medesima legge prevedeva la corresponsione anticipata di tutta l’indennità di mobilità, al fine di coadiuvare il prestatore nella fase iniziale della nuova attività.

La Suprema Corte, invece, censurando la statuizione del giudice a quo, ha affermato che la ratio del citato quinto comma dell’art. 7 della l. 223/1991 è quella di ridurre, da un lato, la pressione sul mercato del lavoro subordinato e, dall’altro, l’eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica, indirizzando il disoccupato in mobilità verso attività autonome (imprenditoriali o professionali che siano), mediante l’erogazione di un contributo finanziario tale da sopperire le spese iniziali di un’attività che il lavoratore dovrà svolgere effettivamente in proprio.

Difettando quest’ultimo requisito nel caso di specie, posto che il ricorrente svolgeva già un’attività lavorativa produttiva di reddito, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher