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Min. Lavoro: Decreto n. 98187 del 20.12.2016 – Istituzione del Fondo di solidarietà Bolzano – Alto Adige.


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E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016 che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

BENEFICIARI: Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, con almeno il 75% delle maestranze adibite ad unità produttive nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige,che superano la soglia dimensionale dei 5 dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Le prestazioni del Fondo sono destinate anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

DOMANDA DI ACCESSO:Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate dall’azienda non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini su indicati non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma l’irricevibilità della stessa, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, o lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Le modalità di presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario dovranno essere presentate tramite il servizio online dedicato, seguendo le modalità indicate nel messaggio 4 ottobre 2017, n. 3815.

DURATA DELLA PRESTAZIONE: L'assegno ordinario, a cui si applica per quanto compatibile la normativa in materia di integrazioni di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, sarà di importo pari all'integrazione salariale. Potrà essere concesso per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile. Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.Un ulteriore limite stabilisce che non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’assegno ordinario, salva l’ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. In caso di ricorso a quest’ultima causale la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.  Resta ferma la necessità che, tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a prescindere dalla causale richiesta, in caso di fruizione continuativa per 26 settimane sia rispettato il requisito delle 78 settimane di ripresa di attività lavorativa. Ai fini della durata massima della prestazione, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa per la metà per la parte non eccedente i 24 mesi.

MISURA DELLA PRESTAZIONE: La misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo. Pertanto per l’anno 2017 la misura massima mensile lorda della prestazione è pari a 971,71 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.102,24 euro e a 1.167,91 euro per retribuzioni superiori a 2.102,24 euro (circolare INPS 21 febbraio 2017, n. 36). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria. Il decreto attuativo non prevede la corresponsione di ANF e TFR durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale. Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di CIGO. Pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (Circ. n. 125 del 09 agosto 2017 - paragrafo 5).

 

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali