Con il messaggio n. 3815 del 4 ottobre 2017, l’Istituto previdenziale fornisce indicazioni circa le modalità di presentazione per via telematica delle domande di assegno ordinario. A norma dell’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata telematicamente alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Fonte: INPS