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Legge di bilancio 2022 : Fondi di solidarietà , l’ inclusione dei datori di lavoro con un dipendente


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Il disegno di legge di bilancio 2022 dedica ai fondi solidarietà numerose disposizioni, seguendo lo schema già applicato per le innovazioni in materia di integrazioni salariali. 

Anche per i fondi, infatti, le innovazioni corrispondono ad altrettante integrazioni/modifiche degli articoli del d.lgs. n. 148/2015 relativi, in questo caso, ai fondi nelle diverse tipologie previste: art. 26 e seguenti del decreto legislativo ( Sull'argomento : Legge di bilancio 2022 : Riforma degli ammortizzatori sociali - Le novità per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie )

I primi ritocchi riguardano i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26. 

L’innovazione si sostanzia nell’introduzione di due commi aggiuntivi nell’art. 26 - il comma 1-bis e il comma 7-bis - destinati ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2022. 

I due commi forniscono, in primo luogo, i principi che regoleranno la costituzione di nuovi fondi di solidarietà a partire dalla predetta data. 

Tali principi sono dedicati ai datori di lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie come definito dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2010. 

Ciò, ad esempio, comporta la chiamata in campo delle aziende appartenenti al settore terziario, che non compaiono nell’elenco formulato dal predetto art. 10. 

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali delle imprese in questione sono chiamate a sottoscrivere accordi, eventualmente con estensione intersettoriale, propedeutici alla costituzione di fondi aventi la finalità di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. 

Il disegno di legge espressamente aggiunge che gli accordi - e poi i regolamenti - dei Fondi devono includere anche “i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente”. 

Emerge così l’intento del disegno di legge di ampliare il campo di applicazione delle tutele veicolate dai fondi, a fronte della attuale previsione del d.lgs. n. 148 che prevede l’istituzione di fondi “in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti”. 

A partire dal 1° gennaio del prossimo anno, cosa succederà se le illustrate disposizioni non troveranno attuazione? 

A tal riguardo, rilevano due passaggi del disegno di legge, contenuti nei nuovi commi 1-bis e 7-bis, che fanno ritenere che in mancanza dell’attuazione di fondi estesi a tutti i datori di lavoro (non rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie in base all’art. 10 d.lgs. n. 148/2015) scatterà il coinvolgimento nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e l’assoggettamento alla disciplina di questo. 

A tal riguardo, nel trattare del FIS viene, di rincalzo, espressamente affermato che tale fondo abbraccia i datori di lavoro che non partecipano a fondi di cui all’art. 26. 

Un’ulteriore domanda da porsi riguarda i fondi di solidarietà preesistenti, costituiti in base all’art. 26 non ancora innovato a stregua del disegno di legge una volta approvato dal Parlamento. 

La risposta a tale domanda è fornita direttamente dal disegno di legge: i fondi preesistenti includono, per i rispettivi settori, anche i datori di lavoro con un dipendente entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, dal 1° gennaio 2023 scatterà la confluenza nel FIS dei datori di lavoro del settore in cui è già presente il fondo che si adeguato tempestivamente e questo con il trasferimento al FIS dei contributi già versati o comunque dovuti.

Non facilmente coordinabile con quanto appena riportato è un’ulteriore disposizione del disegno di legge. Integrando il comma 9 dell’art. 26 concernente le finalità ulteriori che i fondi possono perseguire in aggiunta alle tutela in costanza di rapporto di lavoro, il disegno di legge contiene una disposizione che, riferita ai fondi preesistenti, crea incertezza: fa, infatti, riferimento al coinvolgimento dei datori che occupano almeno un dipendente per i periodi sospensione o riduzione dell’attività decorrenti da 1° gennaio 2022. 

I fondi solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 d.lgs. n.148/2015) 

I fondi solidarietà alternativi sono anch’essi interessati dalla disposizione che prevede l’inclusione dei datori di lavoro, a partire da un dipendente, non rientranti, a monte, nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (art. 10 d.lgs. n. 148/2015). 

Lo si ricava da quanto previsto a proposito del FIS, dichiarato attrattivo anche dei datori di lavoro che non partecipano ai Fondi alternativi. 

Il fondo territoriale intersettoriale delle Province di Trento e di Bolzano (art. 40 d.lgs. n.148/2015) 

Anche per tale Fondo, il FIS opera come uno sbocco verso cui si va ove l’inclusione dei datori di lavoro interessati non sia integrale sotto il profilo della dimensione occupazionale.

Il nuovo assegno di integrazione salariale

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi appartenenti a tutte e tre le categorie di Fondi sopra menzionate saranno tenuti ad assicurare un assegno di integrazione salariale, che prende il posto dell’assegno ordinario tuttora previsto. 

Dell’assegno di integrazione salariale vengono stabilite le seguenti caratteristiche: 

a) sotto il profilo delle causali, l’assegno viene legato a quelle previste per le integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie; 

b) ai fini del riconoscimento degli assegno, si tiene conto della “soglia dimensionale dell’impresa”, con la conseguenza che anche per quanto riguarda l’an della nuova prestazione troveranno applicazione le regole delle integrazioni salariali in alcuni casi legate e in altri casi non legate al numero dei dipendenti (ad esempio, l’assegno di integrazione salariale per le causali delle integrazioni straordinarie riguarderà le imprese con più di 15 dipendenti); 

c)sotto il profilo della misura, al nuovo assegno si applicherà la disciplina prevista per le integrazioni salariali, inclusa l’innovazione in tema di massimali prevista dal disegno di legge con l’eliminazione del massimale più basso; 

d)sotto il profilo della durata, al nuovo assegno vengono estese le regole valevoli per le integrazioni salariali e ciò, in ogni singolo caso, considerando la specifica causale fatta valere per conseguire l’assegno e così venendo a far riferimento alla durata prevista per le integrazioni salariali a seconda delle causali (fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative per le causali di cui alle integrazioni salariali ordinarie; 24 mesi per le integrazioni straordinarie per la causale della riorganizzazione aziendale; 12 mesi per la causale della crisi aziendale) e comunque nel limite di una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 

Una particolare disposizione è rivolta ai preesistenti fondi bilaterali di solidarietà, indicati dal disegno di legge come “i fondi già costituiti”

Questi fanno propria la disciplina dell’assegno di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2022; altrimenti, i datori di lavoro vengono attratti nel FIS ai fini della erogazione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) 

Le disposizioni che il disegno di legge dedica al FIS toccano, in primo luogo, il campo di applicazione, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 abbraccerà i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che, non rientrando nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (art. 10 d.lgs. n. 148/2015), scelgono di non aderire ai fondi bilaterali di rispettiva competenza. 

Le innovazioni prefigurate dal disegno di legge riguardano, inoltre, anche le prestazioni e il finanziamento. 

L’assegno di solidarietà, che fin qui è stata una prestazione del FIS costruita per offrire una alternativa ai licenziamenti (plurimi e collettivi) tramite la riduzione dell’orario di lavoro, potrà essere riconosciuto per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività fino al 31 dicembre 2021. 

A partire dal 1° gennaio 2022, subentrerà l’assegno di integrazione salariale che, nel caso del FIS, opererà per le sole causali previste per le integrazioni salariali ordinarie. 

L’assegno avrà le seguenti durate massime, con l’accompagnamento di specifiche aliquote di finanziamento: 

a)datori di lavoro che nel semestre precedente la domanda hanno mediamente occupato fino a 5 dipendenti: 13 settimane in un biennio; aliquota di finanziamento dello 0,50; 

b)datori di lavoro che mediamente hanno occupato più di 6 dipendenti: 26 settimane in un biennio; aliquota di finanziamento dello 0,80. 

Viene, inoltre, stabilita una contribuzione addizionale del 4 per cento della retribuzione. 

Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegni di integrazione salariale per almeno 24, potranno fruire di una riduzione dell’aliquota dello 0,50 in misura pari al 40 per cento. 

Da quanto nel complesso previsto emerge una possibilità inedita, riguardante le imprese non rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (art. 10 d.lgs. n. 148/2015). 

Queste imprese, ove per loro sarà costituito un Fondo bilaterale di solidarietà, avranno a disposizione per i loro dipendenti l’assegno di integrazione salariale attivabile sia per la causali delle integrazioni ordinarie che per le causali delle integrazioni straordinarie. 

Le stesse imprese, ove per loro non sia costituito un Fondo bilaterale, confluiranno nel FIS, potendo disporre dell’assegno di integrazione salariale solo per le causali delle integrazioni ordinarie e inoltre, qualora superino i 15 dipendenti, delle integrazioni salariali straordinarie contribuendo all’Inps (0.90). 

Prof. Avv. Angelo Pandolfo Partner Fieldfisher