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Cassazione: si può applicare un contratto di solidarietà durante una procedura di mobilità?


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Con la sentenza n. 9307 del 07.04.2021, la Cassazione afferma che l’azienda che si trovi nella condizione di dover fronteggiare una criticità produttiva sopravvenuta, può legittimamente applicare ai propri dipendenti un contratto di solidarietà anche nell’ipotesi in cui abbia precedentemente avviato una procedura di mobilità volontaria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui era stato collocato in solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro e dalla retribuzione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo illegittima l’applicazione del contratto di solidarietà al ricorrente, in quanto adibito ad un ambito aziendale già interessato da una procedura di mobilità in atto.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che il contratto di solidarietà è uno strumento volto a scongiurare che un’azienda, in una situazione di esuberanza di personale di carattere strutturale, proceda ad un licenziamento collettivo.
A tal fine viene concordata una certa riduzione dell'orario di lavoro, bilanciata da un’integrazione salariale a carico dello Stato, mediante l’accesso alla Cassa Integrazione previsto per tutti i dipendenti interessati.

Secondo la sentenza, tuttavia, il provvedimento di ammissione alla CIG non rappresenta un atto dovuto, ma presuppone un controllo di congruità rispetto alle finalità indicate dalla legge.
La riduzione dell'orario, infatti, deve essere idonea ad evitare la dichiarazione di esuberanza del personale: quindi, l'intervento è escluso in tutti quei casi in cui la manovra sull'orario non sia verosimilmente utile a ridurre, neppure in parte, l’eccedenza di personale.

Per i Giudici di legittimità, l'espressa previsione legislativa della possibilità che la riduzione oraria realizzi un impedimento anche solo parziale di esuberi, implica la possibilità che un contratto di solidarietà difensiva intervenga nel corso di una procedura di riduzione di personale, dovendo, invece, ritenersi illegittima l'inversa situazione, in cui - nella vigenza del contratto di solidarietà - il datore avvii una procedura di licenziamento collettivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, a fronte della legittimità della collocazione in solidarietà del dipendente.

A cura di Fieldfisher