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Cassazione: La durata del congedo obbligatorio di maternità non può superare i cinque mesi, nemmeno in caso di nascita prematura del bambino


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La Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10283 del 27.04.2018 afferma che la lavoratrice madre non può ottenere un periodo di congedo obbligatorio ulteriore rispetto ai cinque mesi previsti dalla legge nel caso in cui il bambino nato prematuro resti ricoverato in ospedale. La donna può, infatti, chiedere la sospensione del periodo di astensione, ma la durata complessiva non può superare i cinque mesi.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dopo aver partorito prematuramente ed aver usufruito integralmente del periodo di congedo obbligatorio, richiede all’Inps un ulteriore periodo di astensione dal lavoro della durata di tre mesi, successivo alle dimissioni dall'ospedale del neonato.

La sentenza

La Cassazione afferma che le misure a sostegno della genitorialità non includono il diritto della madre, nel caso di parto prematuro con ricovero prolungato del neonato, al collocamento in congedo obbligatorio post partum per la durata di tre mesi, con decorrenza dalla data delle dimissioni del bambino, nel caso in cui il congedo obbligatorio sia stato interamente fruito.

I giudici di legittimità basano tale assunto sulla sentenza n. 116 del 2011 della Corte Costituzionale, secondo cui la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per i tre mesi successivi alla data presunta del parto o per i giorni non goduti prima dello stesso, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta e, dunque, di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data delle dimissioni dall’ospedale del bambino.

Tale maggiore flessibilità, però, conclude la sentenza non può comunque portare al superamento del limite temporale complessivo di astensione dal lavoro di cinque mesi, come previsto dalla legge.

A cura di Fieldfisher