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Riders - DDL 1476: audizioni in Senato per convertire il DL 101/2019


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Dopo l’avvio il 26 settembre scorso, prosegue l’esame del DDL 1476 per la conversione del decreto legge n. 101/2019 sulla tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali ( vedi anche la nota di lettura predisposta dal centro studi e il relativo dossier). La X° Commissione Industria e la IX° Lavoro riunite hanno avviato nella giornata del 2 ottobre le audizioni dei principali soggetti interessati.

E’ bene ricordare che il DDL 1476, e ancor prima il decreto legge n. 101/2019, sono stati pensati con l’intento di porre una soluzione definitiva alla questione delle tutele per i lavoratori mediante piattaforma digitale, sollevata dalla sentenza FOODORA di Torino ( e successiva Corte d'appello ) , con particolare riguardo ai ciclofattorini (cd. riders).

Sono state diverse le voci, alcune di queste hanno fornito particolari spunti di riflessione, altre hanno evidenziato veri e propri punti lacunosi della disciplina che dovranno essere oggetto di eventuali emendamenti.

L’audizione dell’Ispettorato sul DDL 1476:

Di particolare interesse è stata l’audizione dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro nella quale è stato messo in evidenza come l’attuale formulazione del DL 101/2019 possa dare adito ad una serie di incertezze applicative originate da una normativa non sempre chiara e avolte addirittura lacunosa. Difatti:

• un primo punto dibattuto riguarda la possibile diversificazione del regime di tutele a secondo che il lavoratore autonomo svolga la prestazione in maniera del tutto occasionale ovvero con carattere di continuità. La continuità/occasionalità della prestazione diventerebbe la discriminante fra due categorie di riders: quelli etero-organizzati, destinatari delle tutele previste dal Jobs Act, e quelli occasionali a cui si applicherebbero le tutele minori del DL n. 101/2019;

• un ulteriore criticità evidenziata riguarda l’individuazione della platea dei soggetti da tutelare tenendo conto del mezzo di trasporto utilizzato per le consegne. Sarebbe auspicabile valutare la possibilità di eliminare del tutto tale riferimento, ricorrendo magari al criterio utilizzato nella direttiva UE 2019/1152 nella quale viene utilizzato il criterio delle tre ore di lavoro medio a settimana in un periodo di quattro settimane. Il precedente criterio potrebbe essere utilizzato per individuare i collaboratori destinatari delle tutele del D.L. 101/2019 ( La stessa criticità è stata evidenziata anche dai Consulenti del Lavoro durante la propria audizione sul DDL 1476 – DL n. 101/2019 ) ;

• un ulteriore suggerimento riguarda l’introduzione nel DDL 1476 di un obbligo di formalizzare per iscritto gli obblighi contrattuali, indicando esplicitamente la persona giuridica sulla quale ricadono. La formalizzazione risulterebbe utile in sede di accertamento laddove, come spesso succede, il rappresentante legale non risulti come responsabile degli obblighi connessi al rapporto di lavoro;

• altro aspetto da definire in maniera più puntuale è quello relativo alla salute e sicurezza sul lavoro. Individuare le misure di sicurezza all'interno del Jobs Act, lascerebbe in realtà i riders senza una tutela ben definita poichè lo stesso stabilisce delle tutele per i collaboratori  solo laddove la "prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente “

L’audizione dell’ INPS sul DDL 1476

Il Presidente dell’ INPS ha evidenziato durante l’audizione relativa alla conversione del DL 101/2019 come il fenomeno riders e quello più ampio della GIG Economy siano fenomeni “ afoni “ negli archivi dell’ Istituto. Afonia che può essere ricondotta all’assenza di un criterio definitorio amministrativo e, quindi, di un codice contratto che consenta di individuare la categoria nel suo complesso.

Ci sono però altre ragioni che rendono il fenomeno dei riders molto modesto negli archivi INPS e, primo fra tutti, il fatto che per l'attuale disciplina, larga parte di questi lavoratori sono autonomi occasionali con l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata solo quando il reddito supera i 5000 euro annui (franchigia assoluta).

Il Presidente ha, dunque, suggerito di ridurre la franchigia per la prestazione occasionale dei riders, ora fissata a 5 mila euro portandola a 2 mila euro. Così facendo potrebbe registrarsi già un considerevole ampliamento della platea dei riders destinatari di tutele.

Un ulteriore suggerimento riguarda l’isituzione di una piattaforma INPS – INAIL per la tracciabilità del lavoro dei riders dal momento in cui accetta la domanda fino a quando avviene la consegna.

L’Audizione di AssoDelivery sul DDL 1476

Ad essere audita è stata anche ASSODELIVERY, la prima associazione dell’industria del food delivery italiana alla quale aderiscono le maggiori aziende rappresentanti il 90 % del mercato italiano. Un volta ribadita la natura flessibile della prestazione dei riders e il necessario inquadramento dei lavoratori come lavoratori autonomi, viene proposta l’esperienza francese come modello di riferimento. In Francia è stata introdotta una normativa che favorisce il riconoscimento delle tutele, senza che le stesse possano costituire indici di subordinazione, in presenza di un accordo firmato tra riders e piattaforma.

Anche se ritenuta un’iniziativa positiva, quella di tipizzare i lavoro dei riders nell’ambito del lavoro non subordinato, tuttavia anche Assodelivery sottolinea alcune criticità nella propria audizione sul DDL 1476 di conversione del DL 101/2019, tra queste:

In merito alla definizione del compenso, l’art. 47-bis, comma 3, DL 101/2019 limiterebbe in modo irragionevole e oltretutto al ribasso i compensi dei rider, attraverso il calcolo della “ prevalenza “ della paga oraria su quella a cottimo. Inoltre l’art. 47-ter, comma 1, DL 101/2019 introdurrebbe una distorsione nel calcolo del premio assicurativo INAIL che non risulterebbe proporzionale al lavoro e ai compensi versati.

L’Audizione di “ Riders contro il decreto “

Un ultimo spazio va riservato ad una voce fuori dal coro. E’ notevole lo sforzo applicativo di dottrina e giurisprudenza difronte l’esigenza di inquadrare i nuovi lavori provenienti dalla Gig Economy e garantire così standard minimi di tutela. Dinnanzi a questo apprezzabile sforzo c’è chi come “ 800 riders contro il decreto” esprime il suo disaccordo sul divieto di cottimo e no al lavoro subordinato.

Nel criticare aspramente il DDL 1476, i riders hanno ricordato che le modalità con cui si svolge il proprio lavoro fanno del cottimo la forma più naturale di remunerazione. Il cottimo rappresenterebbe una “garanzia” di poter guadagnare mentre introdurre un minimo orario “ prevalente”, o addirittura esclusivo, rischierebbe di diminuire i compensi facendo perdere opportunità di lavoro.

Sarebbero ben altri i punti di cui occuparsi: dalla trasparenza sul funzionamento dei sistemi di ranking e sulla struttura dei guadagni, sulla portabilità della reputazione da piattaforma a piattaforma, sull’esigenza di un adeguata formazione riguardo la sicurezza stradale e alla distribuzione di caschi e luci di sicurezza.

Nell'ambito dell'iter di conversione del DDL 1476 sono state audite anche CGIL ; CISL ; UGL 

Fonte: SENATO