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Entrate – Risposta n. 520/2019: Bonus R&S – Costi trasferta inclusi se congrui e pertinenti


lavoratrice in partenza per trasferta
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Con la risposta n. 520/2019 l’ Agenzia delle Entrate si trova a dover dare alcune precisazioni in merito al credito di imposta in attività di ricerca e sviluppo. Nella precedente circ. n. 5/E del 29.03.2018, l’ Agenzia delle Entrate aveva avuto già modo di chiarire che i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono astrattamente rientrare nella categoria di costi ammessi per contratti di ricerca "extra-muros".

I suddetti contratti, ai fini dell’ammissibilità nei relativi costi, devono contenere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente attività di ricerca e sviluppo e prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente.

La risposta n. 520/2019 precisa che tali costi, relativi alla ricerca contrattuale sono considerati ammissibili nella misura congrua e pertinente, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

È di fondamentale importanza quindi che, ai fini dell’inclusione delle spese di rimborso delle trasferte nel computo del bonus R&S, venga dimostrata la strumentalità dei "viaggi di lavoro" allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto, da considerare, solo in tale ipotesi, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta in argomento. Resta fermo che tali oneri concorreranno, eventualmente, nel periodo d'imposta di competenza, ai sensi dell'art. 109 del Tuir e che dovrà essere garantita dal committente la congruità di tali oneri rispetto all'attività di ricerca.

Fonte: Entrate – Risposta n. 520/2019