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Entrate – Risposta n. 176/2021 : Premi produttività – detassazione anche con accordo territoriale


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Con la risposta n. 176/2021 , l’ Agenzia delle Entrate chiarisce che, laddove non siano presenti RSA o RSU aziendali e contratti territoriali, i datori di lavoro possono applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato o welfare aziendale, in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni sindacali territoriali, purché comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’ Agenzia delle Entrate fa presente che non sussistono particolari motivi ostativi all’applicazione del regime agevolativo. Difatti, dapprima con la circ. n. 28/E del 15.06.2016 , è stato precisato che l’espressa menzione degli accordi aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali “ erogati in attuazione di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro “. A seguire la circ. n. 5/E del 29.03.2018 ha chiarito che, in assenza di RSA e RSU, l’azienda avrebbe potuto comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore ovvero, in assenza, di un settore più aderente alla propria realtà, dandone comunque comunicazione ai lavoratori.

Al fine di garantire il coinvolgimento dei lavoratori, il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne dovrà essere oggetto di una comunicazione scritta a tutti i dipendenti, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte dei lavoratori, purché l’avvenuta trasmissione agli interessati possa essere provata dal datore di lavoro.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 176/2021