Stampa

Cassazione: contro l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali va fatta causa all’INPS


icona

Con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria.

Il fatto affrontato

La debitrice - sostenendo di avere avuto notizia, per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, di un'iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle esattoriali mai notificate - cita in giudizio l’agente della riscossione, per chiedere l’accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica e, comunque, della prescrizione della stessa.
La Corte d’Appello rigetta la domanda per violazione del principio del contraddittorio, a fronte dell’evocazione in giudizio solo del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento e non anche del titolare del diritto di credito (nella specie l’INPS).

La sentenza

Le Sezioni Unite della Cassazione – in ordine ai processi riguardanti le opposizioni alle iscrizioni a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo – rilevano che la legittimazione (sia processuale che sostanziale) a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale il concessionario, vale a dire l'agente di riscossione, resta estraneo.

Ciò in quanto – continua la sentenza – con tali azioni non si dibatte circa la regolarità o la validità degli atti della procedura di riscossione, ma si chiede al Giudicante l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la sentenza deve ritenersi valida anche senza la partecipazione dell'agente della riscossione autorizzato dalla legge solo a ricevere il pagamento e non anche a contraddire il merito della pretesa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.

A cura di Fieldfisher