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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 164/2018 : Cumulabilità Bonus Asilo Nido e Welfare Aziendale


Padre con carrozzina
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Con la risposta n. 164/2018 , l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alla cumulabilità Bonus Asilo Nido e Welfare aziendale. Il primo è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS pari ad un contributo di 1.000 euro, per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido. Il secondo, invece, è disciplinato per quanto concerne la sua detassazione dalla circ. n. 5/E del 29.03.2018 e dalla circ. n. 28/E 15.06.2016.

La situazione prospettata nella risposta n. 164/2018 riguarda un contribuente il quale dichiara di aver ricevuto il “ bonus asilo nido ” relativamente all’anno 2017 parametrato a undici mensilità, a fronte della frequenza di un nido privato aperto per 12 mensilità.

IL QUESITO:

L’Istante chiede chiarimenti in merito a:

1)Cumulabilità del bonus asilo nido con il beneficio fiscale del regime esentativo di cui alla lett. f-bis del TUIR, anche nelle ipotesi di sostituzione del premio produttività.

2)Applicabilità del regime esentativo di cui alla lett. f-bis del TUIR per la sola parte eccedente il bonus asilo nido.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Le conclusioni esposte dall’Agenzia nella Risposta n. 164/2018 considerano che non possa trovare applicazione il regime esentativo di cui alla più volte citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido”, per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell’istante.

Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.

Infine, con la risposta n. 164/2018, viene fatto presente che ad analoghe conclusioni bisogna giungere quando il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge Stabilità 2016) e ss.mm..

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 164/2018