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Min. Lavoro – Circ. n. 10478 del 10.06.2013: Collaboratori familiari occasionali in artigianato, agricoltura e commercio.


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Con la lett. circolare n.10478 del 10.06.2013, il Ministero ha fornito indicazioni al personale ispettivo sulla disciplina delle prestazioni occasionali rese dai familiari nell’ambito di aziende appartenenti ai settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare l'attività di familiari che siano già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo, senza necessità di assolvere gli obblighi di iscrizione alla gestione previdenziale.

In tali settori la nozione di occasionalità secondo il Ministero coincide con un limite quantitativo di 90 giorni annui, frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.

Va tenuto poi in considerazione ipotesi di prestazioni occasionali disciplinate direttamente dalla legge:

• art.21, co.6-ter, D.L. n.269/03 Gli imprenditori artigiani possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni e purché tali collaborazioni abbiano carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, ovvero senza compensi, e siano rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa.

• art.74, D.Lgs. n.276/03 in riferimento alle attività agricole, prevede che non siano rapporti di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi.

Il Ministero è ritornato sull'argomento con la successiva lettera circolare n. 14184 del 5.08.2013

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-