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Min. Lavoro – Circ. n. 14184 del 05.08.2013: Collaboratori familiari occasionali - Assicurazione INAIL


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Con lettera circolare n. 14184 del 05.08.2013, il Ministero del Lavoro ha focalizzato l'attenzione sugli obblighi assicurativi per gli infortuni in caso di collaborazioni familiari non occasionali. L’obbiettivo è quello di individuare un parametro oggettivo in presenza del quale sorge distinguere la collaborazione occasionale da quella abituale facendo sorgere l’obbligo assicurativo.

Sull’argomento vedi anche la lettera circolare n. 10478 del 10.06.2013

In merito all’obbligo assicurativo nei confronti dell’INAIL, il Ministero precisa che a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore, gli obblighi assicurativi sussistono tutte le volte che la prestazione viene resa in maniera ricorrente e non meramente accidentale. La quantificazione della definizione ricorrente e non meramente accidentale è da ricondursi ad una prestazione resa una o due volte nell’arco dello stesso mese e che nell’anno le prestazioni effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali