Stampa

INPS – Mess. n. 1478 del 10.04.2019 : Apprendistato – regime contributivo – chiarimenti


apprendista in formazione
icona

Con il Mess. n. 1478 del 10.04.2019 , l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime contributivo agevolativo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante in aziende che occupano un numero pari o inferiore a nove dipendenti. A riguardo vale la pensa ricordare che l’Istituto previdenziale aveva già fornito istruzioni in materia di regime contributivo dei contratti di apprendistato con la circ. n. 108 del 14.11.2018.

Il Mess. n. 1478 del 10.04.2019 integra ulteriormente le indicazioni fornite con la citata circolare facendo riferimento all’ ipotesi in cui al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, l’apprendistato di primo livello venga trasformato in apprendistato professionalizzante.

L’Istituto previdenziale precisa che il regime contributivo agevolativo previsto per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti dall’art. 1, c. 773, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ( 1,5% nel primo anno; 3% nel secondo e 10% negli anni successivi) è riconosciuto “ in ragione dell’anno di vigenza del contratto “ e trova applicazione limitatamente alla formazione di primo livello.

Successivamente, a decorrere dalla trasformazione del contratto l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a cui si aggiunge il versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpi nella misura dell’ 1,31% e il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Solo per le aziende rientranti nel campo delle integrazioni salariali si aggiunge un ulteriore contributo per il finanziamento delle Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria o dei Fondi di Solidarietà.

Fonte: INPS – Mess. n. 1478 del 10.04.2019