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INPS – Circ. n. 46 del 17.05.2023 : Codice della crisi e obbligo contributivo del ticket licenziamento


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Con la circ. n. 46 del 17.05.2023 l’ INPS fornisce nuovi chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore, nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato contemplate dal Codice della Crisi di Impresa e dell’ Insolvenza , con particolare riguardo alle questioni contributive riguardanti il versamento del cd. ticket licenziamento. 

1. CODICE DELLA CRISI E RAPPORTI DI LAVORO : 

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022, contiene infatti disposizioni specifiche e dettagliate riguardanti i rapporti di lavoro. All’interno della Sezione intitolata “Degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti”, il nuovo “Codice” colloca all’art. 189 una ampia normativa che, direttamente, si occupa dei riflessi sui “Rapporti di lavoro subordinato” e sulla loro cessazione " ( sul punto : Codice della crisi: Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro ). 

La disciplina dell’art. 189 stabilisce infatti che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce un motivo di licenziamento. Tuttavia, il curatore è tenuto a procedere “senza indugio” con il recesso qualora siano presenti determinate condizioni, come la impossibilità di continuare o trasferire l’azienda o un suo ramo, ovvero sussistano manifeste ragioni economiche relative all’organizzazione del lavoro ( comma 1). I rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della dichiarazione della sentenza di liquidazione rimangono infatti sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori il subentro, assumendo gli obblighi ad essi connessi, o il licenziamento. Decorso il termine di quattro mesi, otto in particolari casi, dalla data di apertura della liquidazione senza alcuna comunicazione di subentro, i rapporti si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, a condizione che non sia stata aperta una procedura di licenziamento. Infine il comma 5 dell’art. 189 riconosce al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

OBBLIGO CONTRIBUTIVO : 

La circolare INPS analizza così le diverse fattispecie di recesso contemplate dal codice della crisi e dell’impresa nelle quali sussiste l’obbligo contributivo del cd. ticket licenziamento, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro ( come illustrato con la circ. n. 21 del 10.02.2023 ). 

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 del CCII, l’interruzione del rapporto di lavoro ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

Tuttavia, considerato che il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento e, nell’ipotesi di risoluzione di diritto, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza comunicazione di subentro, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto, in linea con il contenuto della circ. n. 40 del 19.03.2020

Per quanto concerne la misura del contributo, in relazione alle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro intervenute durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, la circolare precisa che i mesi che intercorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale alla data di cessazione del rapporto di lavoro ,nei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, o il curatore intimi il licenziamento, o vi sia la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro decorso il termine di durata della sospensione, non devono essere conteggiati ai fini dell’anzianità aziendale per la determinazione dell’importo del contributo ( cfr. circ. n. 137 del 17.09.2021 ). 

LICENZIAMENTI COLLETTIVI E TICKET LICENZIAMENTO : 

Per quanto concerne i licenziamenti collettivi, il comma 6 dell'art. 189 disciplina i licenziamenti collettivi  nell’ipotesi di datore di lavoro sopposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una disciplina specifica, derogatoria di quella generale ( articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 ). 

Infatti quando sia avviata la procedura di licenziamento collettivo, i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione. Per tale fattispecie, quindi, non trova applicazione la disposizione che stabilisce che la cessazione decorre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

Ai fini della determinazione della misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo, la circolare odierna rinvia alle precisazioni fornite al paragrafo 3.2 della  circ. n. 40 del 19.03.2020. e alla circ. n. 137 del 17.09.2021 .

Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del c.d. ticket di licenziamento, lo stesso è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Come ricordato dalla circ. n. 40 del 19.03.2023, la legge  modula la misura del ticket in maniera differente a seconda che l'azienda rientri o meno nell'ambito della disciplina della cassa integrazione straordinaria ( CIGS ) e che la procedura di licenziamento si sia conclusa o meno con l'accordo sindacale. Nella sua misura massima, in caso di impresa destinataria della Cassa Integrazione Straordinaria e licenziamenti senza accordo sindacale , il contributo è dovuto in misura pari all 82% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. L'importo così definito deve essere moltiplicato per 3. 

Alla luce di queste considerazioni l' INPS ribadisce che, ai fini della determinazione della misura del ticket licenziamento, assume rilievo il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali che ha ampliato il campo di azione della cassa integrazione a partire dal 1° gennaio 2022 ( cfr. circ. n. 3 del 3.01.2022 )

Fonte : INPS - Circ. n. 46 del 17.05.2023