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Cassazione: la condanna al pagamento delle differenze retributive include sempre i relativi oneri contributivi


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Con l’ordinanza n. 16668 del 04.08.2020, la Cassazione afferma che la condanna del datore di lavoro a pagare le differenze retributive include sempre gli oneri contributivi anche se non richiesti dall’interessato, tanto che tutte le somme devono essere liquidate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, deducendo di aver prestato attività come collaboratrice familiare e di non essere stata adeguatamente retribuita, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la condanna della datrice al pagamento delle relative differenze e del TFR.
La Corte d’Appello, accertando l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, accoglie la predetta domanda e condanna la datrice a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 34.076,35.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che non può trovare accoglimento il motivo di ricorso con cui la datrice ha contestato la sentenza di merito per averla condannata a pagare anche gli oneri contributivi, pur non risultando formulata alcuna domanda in tal senso da parte della lavoratrice.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’assenza di una specifica istanza sul punto da parte del dipendente interessato è del tutto irrilevante, dal momento che le somme cui è condannato il datore in favore del lavoratore devono sempre essere liquidate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla datrice, confermando la condanna della stessa a corrispondere la somma portata dall’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher