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Cassazione: ai fini contributivi i soci delle cooperative devono essere equiparati ai lavoratori subordinati


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Con l’ordinanza n. 8446 del 04.05.2020, la Cassazione afferma che, in base al principio del minimo retributivo imponibile, la retribuzione da prendere a base per il versamento dei contributi previdenziali dei soci delle cooperative deve essere pari a quella riconosciuta ai lavoratori subordinati dello stesso settore.

Il fatto affrontato

La società cooperativa propone opposizione giudiziale avverso tre cartelle esattoriali relative a differenze contributive dovute all'INPS, sulle retribuzioni di tre soci lavoratori per i periodi compresi tra novembre e dicembre 2006, gennaio e dicembre 2007 e gennaio ed agosto 2008.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la natura del rapporto di lavoro intercorrente tra socio e cooperativa non è rilevante ai fini di salvaguardare la genuinità dello scopo mutualistico, essendo sufficiente accertare che l'attività dei soci viene effettivamente resa in favore della cooperativa.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’Istituto previdenziale, denunciando la mancata applicazione, nel caso di specie, del c.d. minimale contributivo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, secondo il principio del c.d. minimo retributivo imponibile, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.

Per i Giudici di legittimità, detto principio è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali.

Secondo la sentenza, detto principio del minimo retributivo imponibile deve essere rispettato sia nel caso in cui il datore paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione ad orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione datoriale al sistema della previdenza sociale.

Su tali presupposti - non avendo l’impugnata pronuncia di merito tenuto conto del predetto principio - la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Istituto previdenziale.

A cura di Fieldfisher