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Tribunale di Roma: illegittima la revoca delle agevolazioni contributive per irregolarità formali


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Con la sentenza n. 66 del 11.03.2022, il Tribunale di Roma afferma che l'INPS, da un lato, non può revocare le agevolazioni contributive in presenza di irregolarità formali e, dall’altro, non può procedere alla revoca retroattiva delle agevolazioni fruite prima che si verificasse l'omissione contributiva.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso le note di rettifica con le quali l’INPS aveva proceduto al recupero degli sgravi contributivi precedentemente fruiti, in conseguenza di un errore relativo all’invio di flussi UNIEMENS.
A fondamento della propria domanda, parte opponente deduce di aver regolarmente proceduto a tutti i versamenti contributivi.

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che la mancata presentazione delle denunce mensili (che costituisce omissione meramente formale) non può dar luogo al recupero delle agevolazioni, perché non rappresenta una irregolarità relativa ai pagamenti dovuti dall'impresa.

Per il Giudice, infatti, in assenza di una violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi, l’INPS non ha titolo per revocare gli sgravi fruiti dall’azienda.

Parimenti, secondo la sentenza, resta preclusa ad INPS la possibilità di revoca delle agevolazioni di cui l’azienda ha fruito nei periodi in cui la stessa era in possesso di DURC regolare, non potendo l’irregolarità di detto documento avere effetti retroattivi.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso in opposizione proposto dall’impresa, dichiarando l’illegittimità delle impugnate note di rettifica dell’INPS.

A cura di Fieldfisher