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INPS – Mess. n. 1361 del 31.03.2021 : Decontribuzione SUD – rivista la posizione sulle Agenzie di somministrazione


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Buone notizie per le agenzie di somministrazione. L’ INPS, con il mess. n. 1361 del 31.03.2021, torna ad esprimersi in ordine all’applicabilità dell’agevolazione “ Decontribuzione SUD “ alle agenzie di somministrazione, comunicando un rilevante mutamento di indirizzo rispetto alla posizione assunta con il Mess. n. 72 dell'11.01.2021 .

La “Decontribuzione Sud” riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero contributivo pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL sino al 31 dicembre 2029. 

Sull’argomento : Decontribuzione Sud e somministrazione: le ragioni delle Agenzie per il lavoro 

L’ Istituto Previdenziale aveva affermato che il beneficio in esame, previsto dall'art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029, non fosse riconoscibile allorquando il lavoratore somministrato, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate in aree svantaggiate, fosse stato incardinato presso un agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio. 

La posizione, apparsa sin da subito contraria alla ratio della norma, è stata dapprima impugnata dinnanzi al TAR, per divenire successivamente oggetto di interrogazione parlamentare promossa dall’ On Viscomini., a seguito della quale il Ministero del Lavoro aveva dovuto rivedere i propri orientamenti in materia.

Alla luce delle ulteriori indicazioni ministeriali, l’ INPS ha concluso che, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regione del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione possa essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia per il Lavoro.

L’ INPS procederà, dunque, alla revisione delle denunce contributive pregresse. Le strutture territoriali verificheranno d’ufficio se il rapporto intercorrente tra impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocata nelle regioni ammesse .

Per le Agenzie che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del SUD e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo 1 °ottobre – 31 marzo 2021 anche per i lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici non rientranti tra le regioni agevolate, l’ Istituto non procedere con il recupero dell’agevolazione fruita. 

Fonte: INPS - Mess. n. 1361 del 31.03.2021