Stampa

Decontribuzione Sud e somministrazione: le ragioni delle Agenzie per il lavoro


mappa satellitare sud italia
icona

Il Messaggio INPS n. 72 del 11.01.2021 sulla Decontribuzione Sud, secondo il quale la decontribuzione Sud non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione svolge la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate ma è formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, subisce un altro colpo ad opera della Giustizia Amministrativa. 

Dopo che il TAR ne aveva sospeso gli effetti con esclusivo riferimento alle tredicesime mensilità (Decreto TAR del Lazio n. 876 del 13 febbraio 2021 e Ordinanza TAR del Lazio n. 1411 del 4 marzo 2021) a seguito dell’accoglimento nella fase cautelare di un ricorso che aveva visto quali importanti attori, ad adiuvandum, anche i Consulenti del Lavoro, ora è la volta della somministrazione di lavoro. 

Accogliendo un Ricorso di Adecco - Agenzia per il Lavoro di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano - il TAR del Lazio ha infatti sospeso gli effetti del Messaggio (ma, in questo caso, anche della Circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021) anche con riferimento alla somministrazione di lavoro.

Ecco, si può ben dire che il Messaggio INPS risulta debole in tutte le parti e le sue sorti sono nelle mani dei soli lavoratori marittimi, terza e ultima platea affrontata dall’Istituto.

Effetti sospesi erga omnes con Decreto n. 1604 del 15 marzo 2021, inaudita altera parte, e fissazione dell’udienza cautelare al 9 aprile 2021. Accertati, quindi, fumus boni iuris e periculum in mora, per rimanere nel latinorum

Due sono i passaggi dei Provvedimenti INPS (Messaggio prima, Circolare poi) che tra gli addetti ai lavori hanno, fin da subito, destato dubbi e perplessità. E non per cavilli giuridici o aspetti di piccolo cabotaggio, ma per un loro discostarsi in modo così evidente dai principi giuridici (legge) e procedurali (prassi amministrativa INPS) da sempre seguiti per la somministrazione di lavoro, in tema di esoneri/decontribuzioni, da risultare pressoché inspiegabile. 

Li riporto: 

1.“Il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore. Qualora, invece, l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero in trattazione può essere fruito dalla predetta agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa”; 

2.“Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework”. 

Sul primo punto : 

I lavoratori in somministrazione non prestano la loro attività lavorativa nell’interesse dell’Agenzia ma nell’interesse dell’utilizzatore (D.Lgs. n. 81/2015, art. 30) che, tra l’altro, con il contratto di somministrazione (che deve riportare, tra gli elementi obbligatori, il luogo di lavoro, D.Lgs. n. 81/2015, art. 33, co. 1, lett. f) si impegna a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti (D.Lgs. n. 81/2015, art. 33, co. 2). Insomma, la forza lavoro in somministrazione dell’Agenzia è numericamente, organizzativamente ed economicamente “incardinata” presso l’utilizzatore. 

Cito anche: “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici [tutti: incentivi, esoneri, decontribuzioni, comunque denominati] legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore” (D.Lgs. n. 151/2015, art. 31, co. 1, lett. e). Vero che qui la norma utilizza i termini “assunzione o trasformazione” e che la decontribuzione sud spetta per i tutti i lavoratori in forza e non solo per i nuovi assunti (è un esonero introdotto non per incentivare le nuove assunzioni ma per garantire la tutela dei livelli occupazionali in aree del Paese a maggior disagio socio-economico) ma il principio esposto, che null’altro è che la conseguenza di cos’è la somministrazione di lavoro, mi pare chiaro e inequivocabile.

In estrema sintesi, la legge così come tutti i provvedimenti dell’INPS, con esclusione unicamente di quelli ora sospesi del TAR, hanno sempre considerato l’utilizzatore e non l’Agenzia quale soggetto centrale in tema di esoneri/decontribuzioni. E questo sulla scorta del fatto che è l’utilizzatore il destinatario finale del costo del lavoro, mentre l’Agenzia non è altro che una sorta di “vettore” che porta a casa dell’utilizzatore l’abbattimento contributivo. 

Sul secondo punto

“In caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore” (prosegue l’art. 31, co. 1, lett. e, sopra citato). Conseguenza, anche questa, di cos’è la somministrazione di lavoro. E allora come può l’INPS dire che il massimale (di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework) è in capo all’Agenzia? Quali i presupposti giuridici su cui l’Istituto basa questa sua decisione? 

Pertanto, altra fondamentale conseguenza della sospensiva del TAR potrebbe essere quella di riportare sul soggetto fruitore, l’utilizzatore appunto, il rispetto di questo massimale anche con riferimento alle somministrazioni portatrici della decontribuzione sud. Anche questo in aderenza alle norme di legge che, come visto in tema di de minimis, hanno sempre individuato l’utilizzatore e mai l’Agenzia quale soggetto di riferimento. 

Questa lettura avrebbe l’auspicata conseguenza di liberare risorse a vantaggio degli utilizzatori del Mezzogiorno, limitate altrimenti se incardinate su un unico soggetto (l’Agenzia, appunto). 

Che cosa ci possiamo aspettare ora?

Più che altro un auspicio. L’INPS prenda atto di un Messaggio e di una Circolare che, sulla Decontribuzione Sud, hanno fornito agli operatori istruzioni che paiono non essere in linea con le norme di legge e con la propria prassi amministrativa (confermata, tra l’altro e di recente, dalle indicazioni fornite dallo stesso Istituto in tema di Decontribuzione Donne). Quelle che erano soltanto critiche e dubbi sollevati da gran parte della dottrina ora, in questa prima fase cautelare e monocratica del giudizio davanti al TAR, è anche il parere espresso dalla Giustizia Amministrativa con il Decreto che sospende gli effetti dei due provvedimenti citati. 

Ritengo sia auspicabile, pertanto, che l’INPS riscriva quanto prima, in autotutela, le istruzioni su Decontribuzione Sud e somministrazione di lavoro al momento sospese. E lo faccia senza attendere le successive fasi del procedimento amministrativo incardinato presso il TAR del Lazio. Sarebbe, per tutti, la soluzione più corretta ed efficace. 

Andrea Morzenti, Senior Manager Legal Department – Adecco Group