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INPS – Circ. n. 122 del 22.10.2020 : Covid- 19 – Decontribuzione Sud - istruzioni


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Con circ. n. 122 del 22.10.2020 , l ‘INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva “ Decontribuzione Sud”.

L’agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

Introdotta per contenere gli effetti straordinari dell'epidemia sull’occupazione, la misura prevede una riduzione del 30 % dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel quadro di contratti di lavoro con sede nelle regioni del Sud Italia.

L’ agevolazione è riconosciuta a condizione che: 

Requisito geografico: L’assunzione avvenga in unità produttive (Circ. n. 9 del 19.01.2017) con sede nelle Regioni dell’ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dove, nel 2018, è stato rilevato un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75 e il 90%, oltre ad un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Documento Unico di Regolarità Contributiva: Trattandosi di un beneficio contributivo, l’agevolazione è concessa in subordine al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Autorizzazione della Commissione UE: Sulla base delle previsioni di cui al punto 3.1 della Comunicazione della Commissione UE recante “ Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato“  ( importo non superiore a 800.000 euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere ; concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19 ; siano concessi entro il 30 giugno 2021 ) è stato approvato il regime agevolativo finanziato con 1,5 milioni di euro.

Per una corretta determinazione dell’ incentivo, la circ. n. 122 del 22.10.2020 ha ricordato che :

• Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, né un tetto massimo mensile;
• Non sono oggetto di agevolazione le seguenti contribuzioni: premi e contributi INAIL ; contributo dovuto al Fondo per l’erogazione del TFR ; contribuzione dovuta ai Fondi di Solidarietà ; finanziamento ai Fondi interprofessionali;
• L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

L’obbiettivo del Governo italiano è ora quello di eliminare il limite temporale al 31.12.2020 e rendere la misura strutturale già a partire dalla prossima Legge di Bilancio ( è stata richiesta una proroga sino al 2029 ).

Fonte: INPS - Circ. n. 122 del 22.10.2020