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INL – Nota n. 1550/2021 : Maternità ed astensione dal lavoro – computo dei giorni di congedo ante e post partum


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L’Ispettorato Nazionale del lavoro ( INL ) , con nota n. 1550/2021 , ha fornito chiarimenti in ordine ai presupposti della procedura di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post-partum. Decorrenza del provvedimento e decorrenza del periodo di astensione devono coincidere. Per l’esatto computo dei giorni di congedo ante e post partum, soprattutto in caso di recupero di giorni non goduti in caso di parto prematuro, risulta essenziale l’indicazione della data presunta  e il certificato o l'autocertificazione con cui viene attestata la data effettiva. 

CONGEDI ANTE E POST PARTUM :

In riferimento all’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo post partum, l’ Ispettorato esprime parere favorevole per la possibilità di recupero  applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.

I giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti in ragione del parto anticipato, si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. Assume particolare rilievo, perciò, l’indicazione della data effettiva dalla quale far decorrere i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

DECORRRENZA DELL’ INTERDIZIONE : 

L’ INL è tenuto ad emanare il provvedimento di interdizione dal lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione attestante le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli e l’impossibilità di adibire la lavoratrice a diverse mansioni. La disciplina contempla una sola ipotesi in cui l’ “Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro, allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (…), produca una dichiarazione dalla quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’ impossibilità di adibirla a diverse mansioni. “

L’ astensione andrà, dunque, calcolata a decorrere dalla data di adozione del provvedimento interdittivo.

Il T.u. maternità (dlgs n. 151/2021) tutela le lavoratrici madri e relativa prole anche attraverso misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte, riconoscendo l'astensione dal lavoro. In particolare: 

• l'art. 7, comma 1, prevede il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri (dettagliati negli allegati A e B del T.u. maternità);

• l’art 6 abilita gli organi di vigilanza ad autorizzare l'interdizione dal lavoro in presenza di particolari condizioni lavorative;

• l'art. 17, comma 2, abilita gli ispettorati del lavoro ad autorizzare l'interdizione dal lavoro, tra gli altri, per i seguenti motivi: «(…) b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ». 

Fonte : INL – Nota n. 1550/2021