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INL – Nota n. 1159/2022 : Sospensione dell’attività imprenditoriale e attività non differibili


In risposta ad una richiesta di parere pervenuta alla propria Direzione Centrale, l’ Ispettorato fornisce con la nota n. 1159/2022 chiarimenti in merito al provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriale come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro.

La nota fa riferimento ai casi di attività non differibili la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico oppure cicli produttivi industriali come nel settore chimico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico ( fornitura elettrica ; trasporto pubblico ecc. ecc. ).

L’attuale formulazione normativa dell’ art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito della sostituzione operata dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, prevede diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva – in forza del comma 4 dell’art. 14 – la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Ciò premesso, la circ. n. 3 del 9.11.2021 , nel fornire le prime indicazioni sull’applicazione del novellato istituto della sospensione, nel paragrafo “condizioni per l’adozione del provvedimento” ha comunque ribadito la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Tale valutazione andrà effettuata in rapporto alla fattispecie concreta, con un bilanciamento degli interessi coinvolti e la decisione circa la mancata adozione andrà accuratamente motivata dagli ispettori che dovranno indicare già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l’hanno determinata.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento, ma venga valutato che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive, (ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione ) la valutazione dovrà riguardare il possibile differimento degli effetti della sospensione rispetto alla sua adozione. Anche con il differimento resta ferma la possibilità di revoca del provvedimento ex art. 14, comma 9 al verificarsi delle condizioni richieste. 

• DL n 146/2021 : prescrizione obbligatoria e sospensione dell’attività. Particolare rilievo al ruolo dell' Ispettorato ;

Fonte: INL - Nota n. 1159/2022