Con la Nota n. 1148 del 05.02.2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in merito alla nuova ipotesi di recidiva del datore di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019 ). L’articolo testualmente recita:
“le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”
La nota n. 1148 del 05.02.2019 integra le precedenti indicazioni fornite con la circ. n. 2 del 14.01.2019 riguardante l’applicazione delle maggiorazioni del 10% e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lavoro nero, orario di lavoro, distacco e appalto.
In quest’occasione l’Ispettorato precisa:
• Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati. La definitività dell’illecito consegue allo spirare del termine di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981; nell’ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta oppure al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza;
• L’espressione “ essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente ” deve essere interpretato nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale si procede al calcolo della sanzione;
• Viene chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione della recidiva non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza per casi analoghi, si tratta di “una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione….ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).
Da ultimo l’Ispettorato ( INL ) considera cause ostative all’applicazione della recidiva, riconducibili a particolari ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi.
Fonte: INL – Nota n. 1148 del 5.02.2019