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INL – circ. n. 3 del 9.11.2021 : DL 146/2021 - Sospensione dell’attività imprenditoriale


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Con la circ. n. 3 del 9.11.2021 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce prime indicazioni in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 novellato dal art. 13 del DL 21 ottobre 2021 n. 146.

In attesa della conversione in legge, le disposizioni del Decreto, immediatamente applicabili dalla data di pubblicazione in GU, sono rivolte ai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi del Codice Civile. Sono esclusi dal campo della norma i datori di Iavoro domestici, le ONLUS (ad eccezione di quanto previsto dalla L. 381/91), le organizzazioni sindacali o le associazioni datoriali, i partiti politici e le organizzazioni culturali o religiose.

Il provvedimento può esser adottato quando , a seguito di sopralluogo, sia stato “ riscontrato che almeno il 10 per cento [ in luogo del 20 % pregresso ] dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, risulti occupato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro “. 

Rispetto al testo previgente, il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba - e non più possa - essere adottato dalle amministrazioni competenti anche in tutti i casi in cui vengano accertate gravi — e non più anche reiterate - violazioni in materia di salute e sicurezza sul Iavoro, previste dall’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, di seguito riportate:

1) Mancato elaborazione del documento di valutazione dei rischi ( 2500 euro ): La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del DVR e non anche qualora Io stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

2) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione ( 2500 euro ): La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora Io stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi. 

3) Mancato formazione ed addestramento ( 300 euro per ciascun lavoratore ): La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia I’addestramento. Tale fattispecie trovo quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente prevede il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio artt. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi. 

4) Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile ( 3.000 euro ): La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti. Non sarò adottabile, ad esempio, nel caso di svolgimento diretto da parte del DL, così come dimostrato da documentazione comprovante, qualora Io stesso non abbia frequentato il previsto corso di aggiornamento. 

5) Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) ( 2500 euro ): La violazione sarò riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora Io stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

6) Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto ( 300 euro per ciascun lavoratore ) : La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo. 

7) Mancanza di protezioni verso il vuoto ( 3.000 euro ):Deve essere considerata la mancanza o inefficacia di protezioni verso il vuoto e non anche la Ioro incompletezza.

8) Mancato applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno ( 3.000 euro ): Deve essere considerata la mancanza o inefficacia di armature di sostegno e non anche la Ioro incompletezza fatto salvo quanto disposto nella relazione tecnica.

9) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi ( 3.000 euro ) : Devono essere considerati tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi ( 3.000 euro ) : Devono considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con porti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dallo Tab. 1 dell’ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

11) Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) ( 3.000 euro ) : Ai fini dell'adozione del provvedimento, deve essere considerato esclusivamente I’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) e non il Ioro mancato funzionamento dovuto, ad esempio, a carente manutenzione.

12) Omesso vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ( 3.000 euro ) : Al fine di accertare la violazione va verificare non solo la rimozione o Io modifica dei dispositivi sul luogo di Iavoro ma che tale violazione sia integrato dall'assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.j. Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non va rilevato il presupposto per l’adozione del provvedimento. 

Come in passato, il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I” ( vedi sopra ). Trattasi in particolare violazioni come l’omessa formazione e addestramento o l’omessa consegna di DPI che possono essere riferite e circoscritte alla posizione di singoli lavoratori, comportando l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi della prestazione del lavoratore interessato. Trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, resta fermo l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione. 

Per la revoca è richiesta la regolarizzazione delle violazioni. In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata. 

Nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro. Questi importi possono essere sommati a quelli individuati dall’allegato I ( vedi sopra ) laddove vengano riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 10, è previsto anche il raddoppio delle sanzioni in caso di recidiva “nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”. Permane, invece, anche nel nuovo regime la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 

Unicamente, avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari, è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. 

Fonte: INL – Circ. n. 3 del 9.11.2021