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INL – Nota n. 936/2021 : Attività ispettiva sulle APL e sentenza C-784/19 della Corte di Giustizia


L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con nota n. 936/2021, dà conto della sentenza della Corte di giustizia del 3 giugno 2021, C- 784/19, riassumendone i contenuti essenziali. 

L’INL, in particolare, fa propria l’interpretazione restrittiva dell’art. 12, par. 1, del Regolamento CE n.883/2004, dando rilievo alla considerazione della Corte di giustizia secondo cui un’agenzia di lavoro temporaneo stabilita in uno Stato membro può continuare ad applicare la legislazione di sicurezza sociale di tale Stato solamente se in tale Stato svolga “in maniera significativa” l’attività di messa a disposizione dei lavoratori (e non solo la ricerca e la selezione degli stessi poi somministrati ad imprese di altri Paesi membri). 

Da ciò l’INL fa discendere riflessi sulle attività di verifica della autenticità del distacco transnazionale a stregua del D.Lgs. n. 136/2016 di attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. 

Al fine di accertare l’autenticità del distacco, l’art. 3 del predetto decreto legislativo chiede di verificare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente e chiede la valutazione, oltre ad altri, dei seguenti elementi: 

- il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;

- il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione.

Sulla scia della sentenza della Corte di giustizia, l’INL ritiene di dover aggiornare le Linee guida sul distacco transnazionale, emanate nel 2018 dallo stesso INL. 

In esse, per l’effettuazione della anzidetta verifica si è ritenuto che l’attenzione andasse focalizzata sui dati di fatturato concernenti la specifica attività interinale, non avendo riguardo a voci del fatturato relative ad ad attività ulteriori. 

Ora, l’INL precisa che, a fini ispettivi, vanno acquisiti in modo specifico dati riguardanti la somministrazione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nel medesimo Stato membro dell’impresa interinale. 

L’INL, inoltre, sottolinea che, ove ricorra l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale in Stati diversi, sarà da contestare la genuinità del distacco con le conseguenze di cui al decreto legislativo n. 136/2016 e l’avvio da parte dell’Inps della procedura di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo Stato membro di stabilimento dell’impresa interinale.

Fonte: INL - Nota n. 936/2021