Con la circ. n. 9 del 10.09.2019 , l’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce ulteriori precisazioni in merito alla portata dell’ art. 1, c. 1175, della Legge n. 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La circ. n. 9 del 10.09.2019 precisa ulteriormente una serie di considerazioni interpretative già sviluppate dall’ Ispettorato in una sua precedente circolare, la circ. n. 7 del 6.05.2019.
In primo luogo, per definire la portata applicativa del citato art. 1 , c. 1175, della Legge n. 296/2006, l’ INL ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito all’osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, retributivi ma anche normativi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nell’astratta ipotesi in cui un datore di lavoro applichi un contratto di OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, ma riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto al contratto comparativamente più rappresentativo, non si potrà dare luogo alla revoca dei benefici fruiti indipendentemente dall’applicazione del CCNL.
L’Inl precisa, inoltre, che la valutazione di equivalenza dei trattamenti economici e normativi previsti da contratti privi del requisito della rappresentatività, rispetto a quelli stabiliti dai contratti comparativamente più rappresentativi, riguarda solo ed esclusivamente il legittimo accesso alle agevolazioni contributive e normative. E' esclusa, invece, un' interpretazione estensiva che porti a riconoscere ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive della maggiore rappresentatività in termini comparativi, la facoltà di derogare alla disciplina legale del rapporto di lavoro in quanto tale possibilità è riservata dal Legislatore ad una platea circoscritta di contratti individuata con il requisito rappresentativo.
Fonte: INL – Circ. n. 9 del 10.09.2019