Con la circ. n. 26 del 7.04.2025, l'INAIL ha fornito indicazioni operative per l’attività ispettiva connesse alla disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza, a seguito delle numerose decisioni giurisprudenziali in materia e degli orientamenti consolidati, anche alla luce delle previsioni del DL n. 19/2024 volte alla razionalizzazione e semplificazione dell’ attività ispettiva svolte dagli enti.
Il provvedimento ha lo scopo di dare attuazione al Protocollo d’intesa INAIL-INL del 2023 stipulato per migliorare l’efficacia degli accertamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi considerati anche i possibili effetti sulla prescrizione.
Disciplina della prescrizione - L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
La disciplina della prescrizione dei crediti dell'INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall'articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995.
Per effetto delle suddette disposizioni, l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. Eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all'esercizio del diritto di credito da parte dell’INAIL, così come la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi, non rilevano ai fini dell’ interruzione della prescrizione.
Atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione – Con specifico riguardo alla materia assicurativa, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione. Quest’ultimo, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.
Diversamente, il verbale di primo accesso che lo precede non costituisce atto idoneo all’interruzione della prescrizione. Previsto dall’ art. 13, c. 1, D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, viene rilasciato al datore di lavoro a conclusione dell’attività di verifica compiuta nel corso del primo accesso. In quanto atto di avvio dell’accertamento ha una funzione prodromica all’attività accertativa, non esprime la chiara volontà di far valere un credito poiché gli elementi di quantificazione del credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento notificato solo al termine dell’accertamento stesso.
Per quanto concerne l’efficacia interruttiva dei verbali emessi da altri Enti, l’ INAIL precisa che, fermo restando l’utilizzabilità degli elementi acquisiti da altri Enti, questi non sono idonei a interrompere i termini di prescrizione dei crediti INAIL. Pertanto, qualora gli accertamenti compiuti contengano già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, l’ Istituto richiede alle proprie strutture territoriali di liquidarli tempestivamente, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione INAIL.
Computo del termine di prescrizione - Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio. La notifica deve avvenire con modalità che garantiscano la certezza della data di consegna: PEC, consegna a mano e, solo in casi residuali, con raccomandata A/R .
Ambito e preclusioni dell’accertamento ispettivo - L'INAIL riepiloga le linee operative sugli accertamenti ispettivi: Possibili limitazioni per oggetto, ambito territoriale, tipologia lavorativa, arco temporale. Nel fare ciò, viene richiamata la circ. n. 4 del 11.02.2019 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro , riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo. L’indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l'INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL per evitare sovrapposizioni o duplicazioni, nei limiti delle rispettive competenze.
Tenuto conto che ordinariamente l'attività del personale ispettivo ha come obiettivo l'accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a una verifica di carattere generale, l'Ispettorato nella citata circolare prevede che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
- a un determinato oggetto ( verifica del rischio assicurato );
- a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
- a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
- a un ambito temporale specifico.
L’ambito in cui viene svolta l’attività ispettiva è definito nel verbale di primo accesso ferma restando la possibilità , ove emergano situazioni che lo richiedano, di estendere l’oggetto della verifica senza precludere nuove ispezioni da parte di altri Enti nel medesimo ambito.
Per quanto concerne, invece, il verbale di accertamento unico e di notificazione, effetti preclusivi a ulteriori verifiche si registrano solo con riferimento all’ ambito dell’accertamento e relativa documentazione esaminata. Per questo nel verbale si deve dare conto, nel modo più analitico possibile, degli atti e dei documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, delle singole posizioni dei lavoratori e del periodo oggetto di verifica, anche in coerenza con le indicazioni contenute in precedenti verbalizzazioni.
Fonte: INAIL