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Sostenibilità: In Gazzetta UE la direttiva che alleggerisce gli obblighi di rendicontazione.


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La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 febbraio 2026 ha pubblicato la direttiva (UE) 2026/470, che introduce sostanziali modifiche alle normative precedenti (direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760). L'intervento legislativo mira a rendere più graduale l'avvio del sistema di attestazione della sostenibilità, riducendo gli oneri amministrativi ritenuti eccessivi e garantendo una maggiore proporzionalità per le imprese coinvolte.

La semplificazione dei requisiti di rendicontazione di sostenibilità (Csrd) e di due diligence (Csddd), nell’ambito del pacchetto Omnibus I, restringe gli obblighi di rendicontazione della Corporate sustainability reporting directive alle imprese e gruppi che superano 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.  

Per le imprese di paesi terzi, i requisiti si applicheranno solo se la casa madre genera un fatturato superiore a 450 milioni nell'Ue. Per alleviare ulteriormente il carico sulle imprese, la nuova normativa: esclude le Pmi quotate dall'ambito di applicazione obbligatorio; rimuove l'obbligo di adottare standard di rendicontazione specifici per settore; introduce un valore massimo per la catena del valore, le grandi aziende non potranno richiedere ai propri fornitori (fino a 1.000 dipendenti) informazioni che eccedano quanto previsto dagli standard volontari per le Pmi, proteggendo queste ultime da richieste eccessive. Prevista inoltre un'esenzione transitoria per le società della prima ondata che, pur avendo iniziato a rendicontare nel 2024, non rientrano più nelle nuove soglie per il 2025 e 2026, oltre ad un  un’esenzione dalla rendicontazione consolidata per determinate holding finanziarie Ue ed extra-Ue.

Anche la Direttiva (Ue) 2024/1760 sulla due diligence (Cs3d o Csddd) viene ridimensionata: l’ambito si limita alle imprese con oltre 5.000 dipendenti e fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro. Le aziende potranno concentrare l’analisi sugli ambiti della catena di attività dove i rischi sono più probabili o gravi, riducendo richieste sproporzionate ai partner commerciali più piccoli. Eliminato l’obbligo di adottare un piano di transizione climatica e soppresso il regime armonizzato europeo di responsabilità civile.

Le violazioni saranno sanzionate a livello nazionale, con un tetto massimo pari al 3% del fatturato netto mondiale. La direttiva posticipa inoltre il termine di recepimento della Cs3d al 26 luglio 2028; le imprese dovranno conformarsi entro luglio 2029. 

Fonte : Gazzetta UE