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Riforma fiscale : La super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato


Nel 2024 la nuova agevolazione fiscale a sostegno dell'occupazione dovrebbe andare a sostituire gli esoneri contributivi totali per under 36 e donne in scadenza al 31 dicembre 2023. Consiste in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuovi contratti a tempo indeterminato con una variazione in diminuzione della base imponibile, a valere su risorse per circa 1,3 miliardi di euro. 

In base a quanto riportato nella bozza del decreto attuativo della riforma fiscale, la maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito spetta sia alle imprese che ai professionisti. Possono beneficiarne: 

  1. i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
  2. le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  3. le società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  4. gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

La misura è riconosciuta a condizione che tali soggetti abbiano esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e che si trovino in condizioni di normale operatività. Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria. 

La super deduzione è pari al 20% per tutti i lavoratori dipendenti ed è maggiorata al 30% per alcune categorie bisognose di maggiore tutela : 

  1. lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea,
  2. persone con disabilità;
  3. minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  4. donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  5. giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  6. ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Per finalità antielusive è prevista la verifica dell’ incremento occupazionale operata al netto di eventuali decrementi verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 

Il costo dell’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 ( art. 2425, c. 1, lett. B, n. 9 del codice civile ).

Per i soggetti che in sede di redazione di bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico ex art. 2425 cc. si assumono le corrispondenti voci di costo, imputabili temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.