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INPS - Mess. n. 4479 del 30.12.2024 : Esonero contributivo certificazione parità di genere - domande entro il 30 aprile 2025


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Con mess. n. 4479 del 30.12.2024 l' INPS ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, come previsto all’art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere ( l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale ).

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.

L' INPS comunica con largo anticipo che le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2025 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2024. Viene chiarito, inoltre, che sul portale istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni”, è disponibile il modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN” da utilizzare per l’invio delle richieste di accesso al beneficio.

In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, l' INPS ricorda che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Trattasi , dunque , dell’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda ( ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro ).

Una volta autorizzato l'esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

I datori di lavoro privati che hanno presentato la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

In caso di rinuncia o revoca della Certificazione della parità di genere, il datore di lavoro interessato dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione dell' esonero contributivo precedentemente autorizzato.

L’Istituto ha chiarito, infine, che l’esonero viene riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate e quindi nel caso di insufficienza di dette risorse l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 saranno fornite ulteriori indicazioni. 

Fonte: INPS