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INPS – Mess. n. 2906 del 29.08.2024 : Il contributo per assunzioni di giovani con disabilità


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Dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, Enti del terzo settore (ETS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) possono presentare domanda all'INPS per richiedere il contributo per l’assunzione di giovani under 35 con disabilità previsto dal decreto Lavoro (Dl n. 48-2023).

Obiettivo dell'incentivo è favorire l'inclusione lavorativa dei giovani con disabilità under 35 e valorizzarne le competenze professionali attraverso il diretto coinvolgimento nelle attività statutarie e nelle iniziative imprenditoriali delle realtà del Terzo settore. L'agevolazione consiste in un contributo una tantum pari a 12 mila euro, più mille euro al mese per il periodo che intercorre dall'assunzione al 30 settembre 2024.

Il contributo è stato introdotto dal decreto Lavoro come incentivo per le assunzioni effettuate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, termine poi prorogato dal decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, includendo i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

A dare attuazione alla misura è intervenuto poi il decreto interministeriale del 27 giugno 2024 che ha quantificato in 7 milioni circa le risorse disponibili.

Con il mess. n. 2906 del 29.08.2024 , l’INPS ha fornito istruzioni in merito al funzionamento dell’ incentivo l

I soggetti ammessi alla fruizione del contributo sono:

  • enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 117-2017 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117-2017;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, iscritte nella relativa anagrafe.

Rapporti incentivati -  Il contributo spetta a fronte di assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativo allo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione. Il contributo è previsto anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, purché avvenga tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Contributo una tantum - L'importo del contributo è pari a 12 mila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto, mentre per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12mila euro insieme alla quota mensile per il mese di assunzione.

Domande entro il 31 ottobre 2024 - Le domande devono essere presentate dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet INPS, dal 2 settembre al 31 ottobre 2024. Le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo messaggio da parte dell'Istituto. L'INPS procederà a valutare le domande presentate e a pubblicare l'elenco dei destinatari del contributo, che verrà poi erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

Fonte: INPS