A seguito di una nuova interlocuzione tra Commissione Ue e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ INPS aggiorna le indicazioni operative per l’esonero contributivo totale, previsto dal DL Coesione, per l’assunzione di giovani under 35.
L' incentivo in questione consiste in un esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili per lavoratore, riconosciuto entro i limiti di spesa e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali ( nella ZES il limite massimo di importo raggiunge i 650 euro ) e dei criteri di ammissibilità.
Ora, su richiesta dalla Commissione UE, il requisito dell’ incremento occupazionale netto, previsto all’ art 22, comma 3 del DL 60/2024 inizialmente solo per le assunzioni nelle Regioni appartenenti nella Zona Economica Speciale ZES , viene esteso con decorrenza 1 ° luglio 2025 alle assunzioni e trasformazioni su tutto il restante territorio nazionale effettuate ai sensi dell’ art. 22, comma 1 del DL 60 /2024.
A seguito di tale aggiornamento, con il mess. n. 1935 del 18.06.2025, l’ INPS ha aggiornato le proprie istruzioni contenute nella circ. n. 90 del 12.05.2025 al paragrafo 7.
Come precisato nella stessa circolare, e come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, per la valutazione dell’incremento occupazionale netto si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno ( ULA ) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno successivo all’assunzione.
Per tale motivo, l’esonero contributivo si consolida solo qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri l’ incremento occupazionale. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle quote mensile di contribuzione esonerate.
Di conseguenza, l'INPS ha comunicato che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Bonus Giovani” è stato implementato con l’inserimento della dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.
Fonte: INPS