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INPS – Circ. n. 99 del 7.09.2022 : Dipendenti di aziende in crisi – Operativo l’esonero contributivo totale


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E’ operativa l’agevolazione per favorire il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi. 

Con la circ. n. 99 del 7.09.2022 l’ INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni di : 

  1. lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa presso il MISE ( art. 1, c. 852, L. 296/2006) ;
  2. lavoratori che sono stati licenziati da dette imprese nei sei mesi antecedenti l’assunzione per riduzione del personale;
  3. lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

L’ esonero si sostanzia in uno sgravio totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore avvenuta nel lasso di tempo fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 ed è riconosciuta nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Sulla base di quanto previsto dall’ art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006, l’agevolazione spetta a condizione che: 

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo dell’esonero contributivo con l’incentivo previsto per le assunzioni di percettori di NASpI. 

Fonte: INPS – Circ. n. 99 del 7.09.2022